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Ordinanza — n. 6629/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares litigation ended because the underlying tax dispute was resolved by full payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6629/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the litigation matter ended after the taxpayer fully paid the outstanding tax debt. The taxpayer argued that since the second-level tax assessment was settled by payment, the preliminary first-level issue regarding theoretical tax became moot. The court agreed, ruling that the resolution of the substantive dispute absorbed the remaining procedural controversy.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 118/2019; Art. 380 bis-1 c.p.c.: When a taxpayer settles a tax dispute by full payment, the court must declare the subject matter of the litigation ended, absorbing any pending preliminary issues.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessazione materia contendere definitiva estinzione lite contributo unificato stato IRES consolidato gruppo sospensione processo pagamento procedimento di controllo degli aiuti abbandono del procedimento censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. n. 118 del 2019
Art. 380 bis-1 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.
I. n. 228 del 2012

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.1778 del 29/01/2016
Cass.n.1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11594/13 R.G. proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescienzo n.91 presso lo studio dell'Avv.Claudio Lucisano che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.Raffaello Lupi, per procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza n.124/15/12 della Commissione tributaria regionale del Veneto-sezione staccata di Verona, depositata il 26 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte della Cattolica Assicurazione Società Cooperativa dell'avviso di accertamento di primo livello, relativo a IRES dell'anno 2005, notificatole nella sua qualità di consolidante, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su unico motivo, nei confronti della Società (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente e in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto valido il mandato conferito al difensore in primo grado e rimesso la causa alla Commissione tributaria provinciale.

La controricorrente, con memoria depositata a ridosso della pubblica udienza del giorno 11 luglio 2019 -premesso di avere aderito, nel procedimento nel merito, avverso l'avviso di accertamento cd. di secondo livello, pendente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Venezia, alla procedura di definizione agevolate delle liti pendenti ai sensi dell'art.6 del d.l. n.118 del 2019 e di avere versato la prima e unica rata dell'importo dovuto- ha chiesto la sospensione del processo, poi disposta da questa Corte, con ordinanza resa all'esito della pubblica udienza.

Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria con la quale, premesso che la C.T.P. di Venezia, con sentenza n.598 del 10.9.2021, aveva dichiarato estinto il processo e cessata la materia del contendere, per essere stato l'avviso di accertamento, di secondo livello, integralmente definito come da comunicazione di regolarità dell'Agenzia delle entrate, ha chiesto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

Considerato che: secondo il previgente procedimento di verifica nell'ambito del consolidato di gruppo si prevedeva un primo atto di accertamento di primo livello, con il quale si rettificava il reddito complessivo netto della consolidata, o della consolidante per il reddito proprio, il quale conteneva il maggiore reddito complessivo ai fini Ires e, conseguentemente, la maggiore "imposta teorica Ires", mentre non era prevista la liquidazione della maggiore imposta (e dei relativi interessi), oggetto dell'atto di secondo livello, né l'irrogazione della sanzione per la quale era emanato apposito atto.

L'atto di secondo livello conteneva la rettifica del reddito complessivo globale dichiarato nel modello CNM e la liquidazione dell'imposta di gruppo, operata sulla base delle rettifiche di primo livello. L'accertamento di secondo livello scaturiva, dunque, dal particolare nesso di consequenzialità presente a livello dichiarativo nell'ambito del regime consolidato, che trovava necessaria corrispondenza nei due livelli di accertamento; oggetto della presente controversia, per come è incontestato tra le parti, è l'avviso di accertamento, di cd. primo livello, notificato alla controllante nella sua qualità di consolidante e, quindi, relativo a "IRES teorica";

è, altresì, incontestato che il giudizio avente ad oggetto l'accertamento di cd.secondo livello e, quindi, di merito, è stato dichiarato estinto, avendo la Società definito la lite con integrale versamento di quanto dovuto; tale definizione assorbe l'odierna controversia, avente per oggetto una questione preliminare sulla IRES teorica;può essere dichiarata cessata la materia del contendere, quale effetto dell'avvenuta definizione dell'atto presupposto, con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr.

Cass.n.1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2022, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Ci