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Ordinanza — n. 6607/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility and lack of merit regarding interest rate and signature formalities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6607/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Bleu S.p.A.'s appeal against a tax collection order, ruling the first ground inadmissible for being raised for the first time in this stage. The court found the second ground infounded, confirming that electronic validation of tax rolls serves as a valid substitute for physical signatures. Consequently, the lower court's decision upholding the tax debt was maintained without modification.

Regesto Legislator

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Art. 20 DPR 602/73; Art. 12, comma 4, DPR 602/73: Tax collection orders remain valid and executable even without explicit interest rate indication or physical signature when electronic validation is performed by the credit administration.

Parole chiave

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tax collection order interest rate indication electronic signature inadmissibility of appeal formal defects DPR 602/1973 tax liability gruppo europeo di interesse economico

Disposizioni normative citate

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Art. 20 DPR 602/1973
il secondo motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n.
Art. 12, comma 4, DPR 602/1973
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt.
Art. 1, comma 5-ter, D.L. n. 106/2005
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt.
Art. 24 Constitution
20 DPR 602/73 e dell’art. 24 Costituzione.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella per omessa indicazione del saggio degli interessi applicato;
Art. 20, 32 D.Lgs. 82/2005
il secondo motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/03/2012, n. 4787
Cass. 20/01/2017, n. 1449
il secondo motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14608
1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16203/2015 proposto da: BLEU S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Eleonora d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato Bernardo Cartoni, rappresentata e difesa dall’avvocato Bernardo Cartoni e dall’avvocato Lazzaro Di Trani. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – EQUITALIA CENTRO S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Viale Regina Margherita n. 294, presso lo studio dell’avvocato Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende.

– controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16203/2015 Numero sezionale 614/2022 Numero di raccolta generale 6607/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 1414/07/14, depositata il 18/12/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. Rilevato che:

1. Bleu S.p.a. ricorre, con due motivi, illustrati con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Centro S.p.a., che resistono con distinti controricorsi, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 265/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Irpeg, per gli anni 2001, 2002, 2003, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato;

2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che: (i) l’omessa “motivazione” sul saggio degli interessi applicato integrasse un vizio formale, che non invalidava la cartella, in mancanza di contestazioni “sostanziali”, da parte della contribuente; (ii) l’omessa sottoscrizione autografa del ruolo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non determina la nullità della cartella poiché è prevista la formazione automatizzata del ruolo; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 DPR 602/73 e dell’art. 24 Costituzione.»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella per omessa indicazione del saggio degli interessi applicato;

2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt. 20, 24 e 32 D.Lgs. 82/05»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha r.g. n. 16203/2015 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16203/2015 Numero sezionale 614/2022 Numero di raccolta generale 6607/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale;

3. il primo motivo è inammissibile; la doglianza non risulta prospettata nei gradi di merito e pare proposta per la prima volta in sede di legittimità. Dalla decisione impugnata infatti si evince che uno dei motivi d’appello concerneva (cfr. pag. 2 della sentenza) «la mancata motivazione circa il saggio di interesse applicato», laddove, invece, adesso, la critica riguarda l’omessa indicazione (nella cartella) del saggio degli interessi applicato. Al riguardo, è opportuno ribadire l’orientamento della Corte secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787);

4. il secondo motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.»;

5. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; r.g. n. 16203/2015 3 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16203/2015 Numero sezionale 614/2022 Numero di raccolta generale 6607/2022 Data pubblicazione 28/02/2022

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità sia all’Agenzia delle entrate, liquidandole in euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito, sia a Equitalia Centro S.p.a., liquidandole in euro 9.000,00, a titolo di compenso, euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e oltre agli altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a no