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Ordinanza — n. 6605/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal claiming digital signature absence voids tax assessment roll validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6605/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Bleu S.p.A.'s appeal against a tax authority decision regarding the validity of a tax assessment roll. The company argued that the lack of a digital signature rendered the roll null and void, but the court found this argument unfounded. The court ruled that automated electronic validation by the tax administration is legally equivalent to the required manual signature.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4 DPR 602/1973; Art. 1, comma 5-ter D.L. 106/2005: In tax collection proceedings, the automated electronic validation of data in the tax roll constitutes a valid title for execution, rendering the absence of a physical or digital signature irrelevant.

Parole chiave

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tax assessment roll validity digital signature requirement automated electronic validation tax collection procedure nullity of administrative act DPR 602/1973 executory title difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 4 DPR 602/1973
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt.
Art. 1, comma 5-ter D.L. 106/2005
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt.
Art. 20 D.Lgs. 82/2005
il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n.
Art. 24 D.Lgs. 82/2005
Art. 32 D.Lgs. 82/2005
Art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20/01/2017, n. 1449
il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass.
Cass. 06/06/2018, n. 14608
1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16202/2015 proposto da: BLEU S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Eleonora d’Arborea n. 30, presso lo studio dell’avvocato Bernardo Cartoni, rappresentata e difesa dall’avvocato Bernardo Cartoni e dall’avvocato Lazzaro Di Trani. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO, sezione staccata di Pescara, n. 1413/07/14, depositata il 18/12/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16202/2015 Numero sezionale 613/2022 Numero di raccolta generale 6605/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 Rilevato che:

1. Bleu S.p.a. ricorre, con un motivo, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Abruzzo (sezione staccata di Pescara), ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti (n. 261/04/2013) che aveva respinto il ricorso della società contro la cartella di pagamento per Irpeg, per in periodo d’imposta 2003, nel quale si eccepivano alcuni vizi formali dell’atto impugnato;

2. in particolare, la C.T.R., per quanto qui rileva, ha ritenuto che l’omessa sottoscrizione autografa del ruolo, come riconosciuto dalla giurisprudenza, non determini la nullità della cartella poiché è prevista la formazione automatizzata del ruolo; Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 IV comma DPR 602/73 e degli artt. 20, 24 e 32 D.Lgs. 82/05»], la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato la nullità della cartella in mancanza di un valido titolo esecutivo a causa del fatto che il relativo ruolo non era stato sottoscritto con firma digitale; 1.1. il motivo è infondato; la sentenza impugnata è conforme al tralatizio orientamento sezionale (ex multis Cass. 20/01/2017, n. 1449; in senso conforme, per esempio, Cass. 06/06/2018, n. 14608), per il quale «In tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell’Amministrazione creditrice, r.g. n. 16202/2015 2 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 16202/2015 Numero sezionale 613/2022 Numero di raccolta generale 6605/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso.»;

2. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.