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Decreto — n. 6451/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 6451/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 6451/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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>4.4.mì LA CORTE SUPREMA DI CASA) 4N 5AS 1 7 SEZIONE TRIBUTARIA o DECRETO Sul ricorso n. 25104/2020 proposto da: R.G.N. 25104/2020 NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cron. 2_ elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio Rep. dell'avv. Giovanni Corbyons, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ma- scetti, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE di GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Rotolo; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5347/7/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 24 gennaio 2022, con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorren- te aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 6451/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 25104/2020 proposto da: R.G.N. 25104/2020 NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cron. 2_ elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio Rep. dell'avv. Giovanni Corbyons, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ma- scetti, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE di GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Rotolo; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5347/7/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 24 gennaio 2022, con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorren- te aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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arretrati d'imposta differimento dell'imposizione opposizione al precetto esecutivo ritiro della domanda di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 24 gennaio 2022, con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorren- te aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

>4.4.mì LA CORTE SUPREMA DI CASA) 4N 5AS 1 7 SEZIONE TRIBUTARIA o DECRETO Sul ricorso n. 25104/2020 proposto da: R.G.N. 25104/2020 NEOLOGISTICA s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, Cron. 2_ elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo studio Rep. dell'avv. Giovanni Corbyons, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Ma- scetti, giusta delega in atti; - ricorrente - contro COMUNE di GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Rotolo; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5347/7/2019, depositata il 23 dicembre 2019. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 24 gennaio 2022, con il quale la ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo il controricorren- te aderito alla rinuncia; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 24 febbraio 2022 La Presidente titolare Camilla Di Iasi DEPOSITATO IN CANCELLERIA L oggi. 2 8 FEB. 2022 t 1 i ILkINZIONA GIUDIZIARIO tt.ssa !sakella