Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on the tax assessment, but the parties failed to utilize the expedited resolution mechanism available under the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving the party who advanced costs responsible for the expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting the simplified settlement procedure, unless the parties subsequently request a hearing under the Civil Procedure Code.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso al n. 16214/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Simis Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Rinaldi, con domicilio eletto in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 99, presso lo studio del predetto legale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2125/12/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9D061C07315/2012.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di t(attazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma - 21U Il Presidente DEPOSITATO IN C