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Decreto — n. 6422/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory deadline for simplified tax definition procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 6422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer filed a simplified definition request within the statutory deadline. The Revenue Agency confirmed the taxpayer's submission and noted that no one requested the court's intervention to extend the process. Consequently, the proceedings terminated automatically under the specific provisions governing simplified tax settlements.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished by the expiration of the deadline for requesting court intervention if the taxpayer has filed a simplified definition request and the opposing party has not objected.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified definition request statutory deadline expiration Revenue Agency action court intervention waiver ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassa di bollo non pagata inattività processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 19480/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Petrarca Virginio, rappresentato e difeso dell' Avv. Antonello Rivellese, con domicilio eletto in Roma, viale delle milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonella Mastrocola; avverso la sentenza della Commissione tributaria della Basilicata n. 101/01/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TC306T402544.

12) Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roman-IL DEP OSIjATO IN LENA residente oggi, • 8