Tax appeal dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by the 2018 tax reform law. The taxpayer and the tax authority failed to file the necessary request for a hearing before December 31, 2020, despite the possibility of declaring the tax debt extinguished. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding extinguishes automatically if neither party requests a hearing within the prescribed term, unless a specific request for hearing is filed.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 19405/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Banque Populaire Méditerranée - Società Anonima Cooperativa di Banca Popolare a Capitale Variabile, in qualitq di incorporante della Banque Populaire Cqte d'Azur, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Chiara Todini e Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11, presso lo studio delle stesse; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 33/7/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 859030201101/2009.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO RomaA.2 . DEPOSITATO IN oggi, .111