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Sentenza — n. 6390/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant ordered to pay costs to opposing party.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6390/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's written declaration of withdrawal. Although the appellant had previously lost the appeal regarding VAT reverse charge issues, the withdrawal triggered a procedural outcome where the Court examined whether the appellant should bear the costs incurred by the opposing party. The Court ruled that without explicit reasons for the withdrawal, the appellant must reimburse the counterparty's litigation expenses to protect their interest.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 4, c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal extinguishes the proceedings, but the withdrawing party remains liable for the opponent's costs unless the withdrawal is explicitly justified by compelling reasons.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings litigation costs causal liability VAT reverse charge cassation appeal tax administration tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391, comma 4, c.p.c.
In assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr., sul punto, Cass., ord., 22 maggio 2020, n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di una causa sopravvenuta di harranbitità non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 22 maggio 2020, n. 9474
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971).
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n.
Cass., ord., n. 14782/18
25485; Cass., ord., n. 14782/18).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29492/2015 R.G. proposto da Sestili Manuel, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Alabiso, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Viterbo, via Pacinotti, 5 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2764/37//15, depositata il 18 maggio 2015.

Udita la relazione svolta all'udienza del 9 novembre 2021, tenutasi nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Paolo Catallozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1. Sestili Manuel propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 maggio 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 2007 e 2008 e recuperate le maggiori imposte non versate.

Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con gli atti impositivi l'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'i.v.a., in relazione a cessioni di beni indicate in fatture prive dell'applicazione dell'imposta, in quanto erroneamente assoggettate al regime del reverse charge. 1.1. Il giudice di appello ha respinto l'appello del contribuente evidenziando che non vi era prova della sussistenza delle condizioni previste dall'invocato art. 17, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'assolvimento dell'i.v.a. mediante il meccanismo del reverse charge e, in particolare, del fatto che le prestazioni fatturate fossero state rese da un subappaltatore nei confronti di un'impresa edile che operava a sua volta come appaltatore principale o subappaltatore.

2. Il ricorso è affidato a due motivi.

3. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

4. Con atto del 6 ottobre 2016 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre rilevare che la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dal ricorrente con la richiamata dichiarazione scritta notificata alla controparte determina l'estinzione del giudizio.

2. In assenza di accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, quarto comma, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr., sul punto, Cass., ord., 22 maggio 2020, n. 9474), per cui compete a questa Corte apprezzare l'esistenza di ragioni atte a determinare il superamento della regola secondo la quale, in base al principio di causalità, tali spese devono far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione (cfr. Cass., ord., 22 maggio 2020, n. 9474;

Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971). Nel caso in esame, stante la mancata esplicitazione dei motivi che hanno indotto la parte a rinunciare al ricorso, si impone la necessità di apprestare tutela dell'interesse della parte non rinunciante a ottenere il rimborso dei costi processuali affrontati per resistere al ricorso. Pertanto, la ricorrente va condann4 alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo. t«:4, 3. In presenza di una causa sopravvenuta di harranbitità non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., ord., n. 14782/18).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debi