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Ordinanza — n. 6094/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to missing appeal filing receipt and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6094/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had previously rejected the appeal due to untimeliness. The taxpayer argued that the tax agency failed to deposit the postal receipt proving the appeal's filing date, while the agency claimed it had complied with procedural requirements. The court ordered the retrieval of the official case file to verify the facts regarding the missing receipt before remanding the case for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, 4 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The court must examine the case file to verify the deposit of the postal receipt for the appeal; if the receipt is missing and the filing date is unproven, the appeal's admissibility is in doubt, requiring a remand for fact-finding.

Parole chiave

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untimely appeal postal receipt deposit procedural nullity tax appeal admissibility remand for retrial filing date verification case file retrieval finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3, 4 c.p.c.
655, in relazione all'art. 360, primo comma, numm.
Art. 22, 51, 53 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 324, 327 c.p.c.
Art. 6 D.P.R. 29/05/1982 n. 655
Art. 369 c.p.c.
della Sicilia, nonostante la rituale istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 cod.
art. 156 cod. proc. civ
Con il primo motivo, si rileva nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt.
art. 369 cod. proc. civ
della Sicilia, nonostante la rituale istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/06/2018, n. 15182
Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9523/2015 R.G. proposto da MALFITANO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Sicari, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Andrea Libranti - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso GJ-5 l'Avvocatura Generale dello Stato t).J - - controricorrente - /2,ott Avverso la sentenza n. 2931/2014 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 6 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2022 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. All'esito di una verifica condotta attraverso acquisizioni documentali, assunzione di informazioni ed indagini bancarie, l'Agenzia delle Entrate determinava a carico di Giuseppe Malfitano per l'anno d'imposta 2006 un maggior reddito di capitale imponibile a fini IRPEF, quale titolare di partecipazioni nelle società, a ristretta base partecipativa, Safes s.r.I., Vittorino Da Feltre s.r.l. e Cesco s.r.I., considerando il reddito accertato in capo alle società presuntivamente distribuito pro quota al socio quale utile extracontabile.

2. L'impugnativa proposta dal contribuente avverso il relativo avviso di accertamento - dopo l'infruttuosa formulazione di istanza di accertamento per adesione - veniva accolta dall'adita Commissione tributaria provinciale di Agrigento che annullava l'atto impositivo.

3. Interposto appello dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta preliminarmente la tempestività dell'impugnazione, riformava la pronuncia di prime cure, sul rilievo della tardività dell'originario ricorso giurisdizionale del contribuente.

4. Ricorre per cassazione Giuseppe Malfitano, affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate.

5. Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa. Considerato che:

6. Con il primo motivo, si rileva nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 156 cod. proc. civ., nonché per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ. e dell'art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all'art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che in grado d'appello l'Agenzia delle Entrate, dopo aver notificato l'atto introduttivo a mezzo posta, ha omesso di r.g. n. 9523/ 2 Cons. est. ele Rossi depositare, nel termine di trenta giorni fissato per la costituzione in giudizio, la ricevuta della spedizione postale del piego contenente l'atto, dalla quale desumere la tempestività dell'impugnazione, la quale andava pertanto dichiarata inammissibile: per converso, la C.T.R. ha ritenuto sanato l'eventuale vizio derivante dal mancato deposito per effetto del contegno dell'appellato.

D'altro canto, la controricorrente A.F., oltre a dedurre la tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto non sollevata nelle controdeduzioni del giudizio di secondo grado, sostiene di aver correttamente provveduto al deposito delle ricevute di spedizione.

7. La censura denuncia, in sostanza, un error in procedendo, delineando una modalità di svolgimento del processo di appello deviata rispetto al modello configurato dal legislatore. L'esame degli atti di causa, consentito in ragione della descritta natura della doglianza, appare, nel caso concreto, imprescindibile, onde verificare il regolare adempimento (integrante una condizione di ammissibilità dell'impugnazione: Cass. 11/06/2018, n. 15182) ad opera dell'appellante, in sede di costituzione in giudizio, del deposito di ricevute di spedizione postale dell'atto di impugnazione (non surrogato dall'avviso di ricevimento del plico siccome, nella specie, recante data di spedizione non asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con timbro datario: Cass., Sez. U, 29/05/2017, n. 13452), circostanza in fatto non pacifica, ma anzi oggetto di contrapposte narrazioni delle parti.

8. Occorre, in definitiva, per la delibazione sul motivo (in tutta evidenza preliminare rispetto al secondo mezzo, in quanto idoneo, ove fondato, a condurre alla cassazione senza rinvio della gravata sentenza), disporre, a cura della Cancelleria, l'acquisizione del fascicolo di ufficio, non trasmesso dalla C.T.R. della Sicilia, nonostante la rituale istanza formulata dal ricorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 369 cod. proc. civ.. r.g. n. 9523/ Cons. est. R ossi

P.Q.M.

Dispone l'acquisizione del fascicolo di ufficio presso la Commissione tributaria regionale della Sicilia, mandando la Cancelleria per l'adempimento. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione della causa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 27 gennaio 2022. Il Presidente er. o orrentino DEPOSITATO IN