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Ordinanza — n. 6088/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares total extinction of tax litigation against liquidated company due to settlement by co-obligor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6088/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the total extinction of the tax litigation against the liquidated company Nemo s.p.a. The tax agency argued for partial extinction based on a separate settlement with the co-obligor SODIPRO, while the liquidated company had already requested a simplified settlement procedure. The court ruled that under the relevant law, a perfected settlement by a co-obligor benefits all parties, including those where the dispute is no longer pending, thus extinguishing the entire judgment.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; A perfected settlement by a co-obligor benefits all other parties, including those for whom the controversy is no longer pending, resulting in the total extinction of the judgment.

Parole chiave

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tax litigation extinction co-obligor settlement liquidated company partial vs total extinction simplified settlement procedure dumping sociale complicità in sottrazione d'imposta soggetti passivi

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
in liquidazione ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 3886/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - _. Contro ALA' NEMO s.p.a.. in liquidazione in persona del suo liquidatore rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliato nello studio del primo In Roma via della Scrofa 57; e contro t.:. c I oei2é:wrrel SO.DI.PRO. s.r.l.

In persona del legale rappresentante pro eb. JA vy tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Monti" con domicilio eletto in Roma viale Mazzini 142 presso l'avvocato Giuseppe Galgano - controricorrent4- avverso la sentenza n. 73/22/13della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24 giugno 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società SODIPRO con atto del 15 ottobre 2008 ha ceduto alla società Nemo l'intero capitale sociale detenuto da un'altra società (Cadey); con l'avviso di liquidazione del 27 aprile 2011 l'ufficio ha liquidato la maggiore imposta di registro riqualificando l'atto ai sensi degli articoli 20 e 51 del DPR 131 del 1986, considerandolo una cessione di azienda valutando a tal fine una serie di atti antecedenti a quello sottoposto a tassazione prodromici alla successiva cessione di quote.

Entrambe le società hanno opposto l'avviso. Il ricorso è stato respinto in primo grado ritenendo la corretta applicazione dell'art. 20 cit.. Le società hanno proposto appello che la Commissione Regionale della Lombardia ha accolto sul rilievo che l'ufficio ha riunito tra loro gli effetti di più atti notarili collegandoli e tenendo conto della loro sequenza temporale; la CTR ritiene invece che non si è in presenza di un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 20 e che gli atti economici sopra descritti devono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro e non caratterizzati da collegamento negoziale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia affidandosi a un motivo. Si sono costituite con controricorso le contribuenti. L'Agenzia delle entrate ha quindi depositato una nota con la quale rappresenta che la direzione provinciale di Lodi ha comunicato che la Nemo s.p.a. in liquidazione ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/ 2018 e che la stessa è regolare. L' Agenzia fa pertanto istanza affinché venga dichiarata la parziale estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, giudizio che dovrà invece proseguire nei confronti della società SODIPRO.

Ciò premesso, rilevato che ai sensi comma 14 dell'art. 6 D.L. 119/2018 "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente", deve dichiararsi l'estinzione totale e non parziale del presente giudizio, con compensazione delle spese, anche per la posizione della società coobbligata.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate Roma, camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022. DEPOSITATO I