Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, D.L. 119/2018, per lack of settlement request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished due to the expiration of the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the Revenue Agency failed to submit a settlement request by December 31, 2020, triggering the automatic termination of the process. Consequently, the court ruled that the procedural action was invalid and terminated without a substantive judgment on the tax liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, D.L. 119/2018; Art. 391, c.p.c.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for settlement requests under Art. 6, D.L. 119/2018, unless the parties request a hearing under Art. 391, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso al n. 19677/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Valgimigli Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ferdinando Berardi e dall'avv. Emanuele Coglitore, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio del predetto ultimo legale. PEC: I.berardi@pec.it; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 247/10/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THF01L200875/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma ,/lrq DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO ?/.2 Il Presidente Depositato in Cancelleria Cg' '2