Cassation court declares tax proceeding extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The Consorzio Progea challenged a regional tax commission decision regarding an impositivo, but no request for settlement was filed under Article 6 of D.L. 119/2018. Consequently, the court ruled the process terminated by time lapse, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a settlement hearing, unless the parties subsequently request a hearing to be fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ETO sul ricorso iscritto al n. 12990/2018 R.G. proposto dal Consorzio Nazionale Progea, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Basilavecchia , con domicilio eletto in Roma, via F. Paulucci dei Calboli, n. 9, presso lo studio del dell'avv. Piero Sandulli; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo sez. staccata di Pescara n. 913/06/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TA607A402042.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Roma e../12 DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO 12u Presidente Depositato in Cancelleria 0,g.t.7L 2 2022 f