Sentenza — n. 6068/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9654/2014 R.G. proposto da MONSI CECILIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Tembien n. 15, presso lo studio dell'Avv. Flavio Musto, dal quale, unitamente all'Avv. Fausto Del Fante, è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 60/2013 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, depositata il giorno 10 ottobre 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6068/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Con specifico riferimento al processo di legittimità, poi, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso, Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533).
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9654/2014 R.G. proposto da MONSI CECILIA, elettivamente domiciliata in Roma, via Tembien n. 15, presso lo studio dell'Avv. Flavio Musto, dal quale, unitamente all'Avv. Fausto Del Fante, è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - resistente con atto di costituzione - Avverso la sentenza n. 60/2013 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, depositata il giorno 10 ottobre 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Cardino, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali chiede l'accoglimento del ricorso; FATTI DI CAUSA 1. Con avviso di accertamento notificato nell'ottobre 2011, l'Agenzia delle Entrate determinava in euro 252.049,81 la plusvalenza scaturente dalla vendita (conclusa con atto per notar Lamberti del 13 giugno 2007) da parte di Cecilia Monsi di un fabbricato per civile abitazione, ritenuto dall'Amministrazione finanziaria un «edificio da demolire» e, pertanto, equiparato, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, primo comma, lett. b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a terreno edificabile, ravvisando nell'operazione un «fenomeno elusivo» con «intento speculativo»; per l'effetto, recuperava a tassazione nei confronti di Cecilia Monsi le imposte sul reddito non versate, maggiorate degli interessi e delle accessorie sanzioni .
2. L'impugnativa spiegata dalla contribuente veniva disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
3. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, ricorre per cassazione Cecilia Monsi, articolando tre motivi; l'intimata Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione all'udienza di discussione della causa.
4. Fissato per l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 r.g. n. 9 2 Cons. es del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.
5. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate.
6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 7. Con la memoria depositata, l'Agenzia delle Entrate ha dedotto l'avvenuto annullamento lite pendente dell'atto impositivo impugnato, riproducendo nel corpo dell'atto le ragioni ed il contenuto essenziale del provvedimento in autotutela. In conformità a quanto disposto, in linea generale, con la circolare n. 23/E del 29 luglio 2020 della stessa Agenzia, l'annullamento in questione è motivato con l'adesione all'indirizzo esegetico di questa Corte (ex multis e con più ampia argomentazione, Cass. 21/02/2019, n. 5088), secondo cui in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali «redditi diversi», delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato e "non edificato" non ammette un tertium genus, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni.
8. Occorre ora individuare gli effetti di siffatto provvedimento sulla formula definitoria della presente lite. Secondo il consolidato avviso del giudice della nomofilachia, ripetutamente affermato a partire da Cass., Sez. U, 04/01/1993, n. 8, r.g. n. 96 3 Cons. est il processo tributario ha ad oggetto il rapporto sostanziale corrente tra le parti ma è strutturato come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, necessario ed imprescindibile «veicolo di accesso» per la valutazione ad opera dell'organo giudicante, il cui sindacato investe direttamente la legittimità dell'atto, entro i limiti segnati dalle contestazioni sollevate dal ricorrente.
Ne deriva che il sopravvenuto annullamento, per qualsiasi motivo, dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere: la prosecuzione del giudizio e la adozione della pronuncia giudiziale invocata con il ricorso non potrebbe infatti comportare alcun risultato utile per il contribuente, in ragione dell'inammissibilità, in detto processo, di pronunce di mero accertamento negativo dell'illegittimità della pretesa erariale o di insussistenza del debito fiscale, dovendo la volontà impositiva dell'A.F. emergere mediante un atto concreto e giuridicamente efficace di esercizio della pretesa tributaria (ex plurimis, cfr.
Cass., 28/12/2018, n. 33587, Cass., 14/02/2017, n. 3950; Cass., 20/03/2015, n. 5641; Cass., 21/09/2010, n. 19947; Cass., 20/11/2007, n. 24011).
9. Con specifico riferimento al processo di legittimità, poi, la causa di estinzione del giudizio, prevista dall'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (in tal senso, Cass. 18/04/2017, n. 9753; Cass. 23/09/2011, n. 19533).
10. Alla stregua di quanto illustrato, nel caso de quo, venuti meno gli avvisi impugnati in sede di autotutela, si impone cassazione senza rinvio per cessazione della materia del contendere. r.g. n. 964 T 4 4 Cons. est. Ra faele Rossi 11. Il richiamato orientamento del giudice della nomofilachia in ordine alla (obiettivamente controvertibile) questione sulla corretta qualificazione degli edifici da demolire ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate con la cessione di essi si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso in disamina: e tanto giustifica l'integrale compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio.
12. In ragione dell'esito della controversia non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Cassa senza rinvio la senza impugnata. Compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 14 dicembre 2021. Il Consigliere Estensore