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Ordinanza — n. 6043/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes Regional Tax Commission ruling for confusing material and will error standards in tax declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6043/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision rejecting the taxpayer's appeal against an automated payment notice. The taxpayer argued she made a material error in her tax declaration by choosing separate taxation instead of ordinary taxation, while the lower court conflated this with a mere calculation error. The court held that the Regional Commission failed to properly distinguish between the high bar required to prove a will error and the lower standard for correcting material errors in the declared amount.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973; Art. 1427 c.c.: The court must distinguish between a will error requiring proof of recognizability and a material error in the declaration's content, which can be corrected without such proof.

Parole chiave

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tax declaration error material vs will error separate taxation regime tax appeal procedure Cassation quashing computo del reddito indennità d'espropriazione rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973
L'Agenzia delle Entrate notificò a Marina Rossi una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R.
Art. 1427 c.c.
31061) di optare per la tassazione separata, in tanto rilevante in quanto la dichiarante fornisca la prova della sua riconoscibilità ed essenzialità, ai sensi dell'art. 1427 cod.
Art. 9 l. n. 289 del 2002
Infatti ( a proposito del condono, ma con principio anche in questo caso generale), è stato precisato che « In tema di condono fiscale, la richiesta di definizione automatica presentata ai sensi dell'art. 9 l.
art. 1428 c.c
art. 1324 c.c
1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.» (Cass.
art. 1427 c.c
31061) di optare per la tassazione separata, in tanto rilevante in quanto la dichiarante fornisca la prova della sua riconoscibilità ed essenzialità, ai sensi dell'art. 1427 cod.
art. 1427 cod. civ
31061) di optare per la tassazione separata, in tanto rilevante in quanto la dichiarante fornisca la prova della sua riconoscibilità ed essenzialità, ai sensi dell'art. 1427 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16/07/2020, n. 15241
1427 c.c.» (Cass. 16/07/2020, n. 15241, ex plurimis).
Cass. 30/11/2018, n. 31061
Cass. 30/11/2018, n. 31061) di optare per la tassazione separata, in tanto rilevante in quanto la dichiarante fornisca la prova della sua riconoscibilità ed essenzialità, ai sensi dell'art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13063/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; – ricorrente – contro ROSSI MARINA, rappresentata e difesa per procura speciale dall’Avv. Domenico D’Arrigo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Paola Ramadori in Roma, Via M. Prestinari, n.13; – controricorrente – F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 13063/2014 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 6043/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 77/20/13, depositata il 12 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022 dal Consigliere Michele Cataldi;

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate notificò a Marina Rossi una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, relativa al reddito soggetto a tassazione separata, costituito dall’indennità ricevuta pro quota per l’ esproprio di area di cui era comproprietaria, indicata nell’apposito quadro “RM 3- redditi soggetti a tassazione separata” della dichiarazione dei redditi di cui al modello Unico 2006. La contribuente propose ricorso avverso la cartella, deducendo che aveva compilato per errore il relativo quadro della dichiarazione, in quanto non voleva sottoporre il reddito a tassazione separata, ma a quella ordinaria, tanto che aveva già subito la ritenuta del 20% sul reddito de quo, che peraltro (come emerge dalla sentenza impugnata) era stata indicata nella dichiarazione non nella misura della plusvalenza imponibile, ma in quella dell’importo lordo percepito.

Aggiungeva che aveva rettificato la relativa dichiarazione ed aveva presentato istanza di autotutela. La Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso. In esito all'appello proposto dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 77/20/13, depositata il 12 aprile 2013, lo ha rigettato, osservando che la dichiarazione era, in parte qua, ritrattabile, in quanto frutto di un errore della dichiarante, relativo sia alla volontà di sottoporre a tassazione separata l’indennità in questione, poiché « risulta che la Rossi aveva già pagato l’imposta dovuta a titolo definitivo»; sia all’importo dichiarato, che non era comunque quello effettivamente imponibile, F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 13063/2014 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 6043/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 essendo stata indicata piuttosto la quota dell’indennità percepita e non la base imponibile.

Diversamente opinando, ha rilevato la CTR, la contribuente sarebbe stata assoggettata ad oneri maggiori di quelli dovuti e non corrispondenti all’effettiva capacità contributiva. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate con un motivo, cui resiste la contribuente mediante controricorso. Considerato che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 11, comma 7, della legge n. 413 del 1991, che consente al contribuente di optare , in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria dell’indennità in questione, nel qual caso la ritenuta d’imposta effettuata dagli enti eroganti si intende effettuata a titolo di acconto. Assume infatti la ricorrente che la contribuente, inserendo le somme percepite nel predetto quadro della dichiarazione, ha manifestato l’irretrattabile volontà di optare per la sua tassazione separata, essendo poi irrilevante se fosse o meno corretta la misura del reddito in quella sede dichiarata.

Improprio sarebbe pertanto il richiamo all’errore, atteso che, nel caso di specie, esso riguarderebbe non il contenuto della dichiarazione, ma la volontà di rendere quest’ultima, che non può essere ritrattata secondo la mutevole convenienza del contribuente. Tanto più impropria, secondo la ricorrente, sarebbe la considerazione della CTR secondo cui la contribuente aveva già pagato l’imposta dovuta a titolo definitivo, atteso che si trattava della ritenuta effettuata dall’ente erogatore che, in base alla norma citata, per effetto dell’opzione esercitata, si intendeva effettuata a titolo d’acconto.

Il motivo è fondato e va accolto.F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 13063/2014 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 6043/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 Infatti, come già rilevato da questa Corte (con principio generale che rileva anche nel caso di specie) « Sebbene le denunce dei redditi costituiscano di norma delle dichiarazioni di scienza e possano, quindi, essere modificate ed emendate in presenza di errori che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti, le scelte che il contribuente può, in quest'ambito, operare attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario, ad esempio per avvalersi di un beneficio fiscale, implicano una manifestazione di volontà, cui la concessione del beneficio è subordinata, avente valore di atto negoziale, la quale è, in quanto tale, irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione.

Ne consegue che l'esercizio della facoltà di opzione riconosciuta al contribuente di volersi o meno uniformare agli studi di settore, costituendo manifestazione di volontà negoziale diretta ad incidere sull'obbligazione tributaria e sul conseguente effetto vincolante di assoggettamento all'imposta, è estranea all'ipotesi di emendabilità degli errori, tipicamente materiali o formali, commessi nella dichiarazione fiscale, assumendo rilevanza, eventuali errori della volontà espressa dal contribuente, soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità dell'errore ex art. 1428 c.c., applicabile, ai sensi dell'art. 1324 c.c., anche agli atti negoziali unilaterali diretti ad un destinatario determinato.» (Cass. 29/11/2019, n. 31237; conforme Cass. 16/09/2015, n. 18180).

Nello stesso senso è stato ritenuto che « La dichiarazione, da parte del contribuente, della volontà di avvalersi della rivalutazione facoltativa dei beni di impresa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 448 del 2001, stante la valenza agevolativa di detto istituto, non è una dichiarazione di scienza, bensì un atto volontario, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può essere F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 13063/2014 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 6043/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 modificata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo in presenza di un errore materiale, manifesto e riconoscibile, consistente nella discordanza, immediatamente rilevabile nel testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale realizzazione.» (Cass. 08/06/2018, n. 14947; conforme Cass.02/08/2017, n. 19215, in materia di opzione del contribuente per l’imposta sostitutiva ex art. 7 della legge n. 448 del 2001, in tema di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola;

Cass.17/10/2019, n. 26382, in tema di opzione per il trasferimento dell'eccedenza degli interessi passivi indeducibili al consolidato nazionale). Date tali premesse in ordine ai limiti ed ai presupposti di rilevanza dell’errore nelle dichiarazioni di volontà del contribuente, deve sottolinearsi che anche in materia tributaria (come in generale in quella civile) è stata evidenziata la differenza rispetto alla fattispecie dell’errore materiale del quale sia invece affetta la dichiarazione di scienza. Infatti ( a proposito del condono, ma con principio anche in questo caso generale), è stato precisato che « In tema di condono fiscale, la richiesta di definizione automatica presentata ai sensi dell'art. 9 l. n. 289 del 2002 è emendabile laddove rechi un errore materiale, consistente in una discordanza tra l'intendimento dell'autore e la sua esteriorizzazione, mentre, qualora contenga un'errata indicazione dei dati che esprimono la volontà negoziale, il contribuente può far valere l'errore solo se fornisce la prova della sua riconoscibilità e dell'essenzialità dello stesso, in forza di quanto stabilito dall'art. 1427 c.c.» (Cass. 16/07/2020, n. 15241, ex plurimis).

Non si è uniformata a tali principi la CTR che, nella motivazione, ha sovrapposto e sostanzialmente confuso i due errori dedotti dalla contribuente, ovvero l’errore da cui sarebbe affetta la manifestazione di volontà (espressione della c.d. opzione negoziale per un regime F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 13063/2014 Numero sezionale 371/2022 Numero di raccolta generale 6043/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 fiscale alternativo: cfr. Cass. 30/11/2018, n. 31061) di optare per la tassazione separata, in tanto rilevante in quanto la dichiarante fornisca la prova della sua riconoscibilità ed essenzialità, ai sensi dell'art. 1427 cod. civ., parametri della cui verifica il giudice a quo non ha dato puntualmente conto; e l’errore che invece sarebbe relativo alla misura dell’imponibile dichiarato, dichiarazione di scienza che può essere modificata ed emendata in presenza di eventuali errori materiali, consistenti in una discordanza tra l'intendimento dell'autore e la sua esteriorizzazione, che espongano il contribuente al pagamento di tributi maggiori di quelli effettivamente dovuti.

E’ peraltro logico che la verifica della sussistenza e della rilevanza, in base ai predetti criteri, dell’eventuale errore nella scelta sull’ an della tassazione separata sia necessariamente prioritaria rispetto a quella dell’ipotetico errore materiale nel suo contenuto di scienza, in quanto se fosse essenziale e riconoscibile il primo, il secondo sarebbe irrilevante. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio alla CTR per i necessari accertamenti in fatto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022. Il Presidente Dott. Ettore Cirillo F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i