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Ordinanza — n. 6040/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding surface rights on agricultural land exempt from income tax after five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6040/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision that exempted surface right transfers from income tax. The taxpayers argued that such transfers constituted obligations rather than real rights, but the court affirmed that transfers of surface rights on agricultural land exceeding five years fall under the exemption for capital gains. Consequently, the court upheld the lower court's ruling that the plusvalenza was not taxable as income.

Regesto Legislator

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Art. 67, comma 1, lett. b) e l) TUIR; Art. 9, comma 5, D.P.R. n. 917/1986; The transfer of a surface right on agricultural land, after five years from acquisition, is exempt from income tax as capital gains, as it does not qualify as an obligation under the specific provision for personal rights.

Parole chiave

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income tax exemption surface right transfer agricultural land capital gains five year rule real rights vs obligations tax appeal dismissal imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 67, comma 1, lett. b) e l) TUIR
I contribuenti ALBANO DOMENICO ANTONIO, DI SABATO ROSA, ALBAMO ANTONIO e BAGNARELLI GIOVANNA hanno impugnato quattro avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2009, con i quali veniva accertata la percezione di redditi diversi a termini dell’art. 67, comma 1, lett.
Art. 9, comma 5, D.P.R. n. 917/1986
Si è anche osservato che «l'art. 953 cod.
Art. 953 cod. civ.
Si è anche osservato che «l'art. 953 cod. civ. stabilisce espressamente la possibilità di un diritto di superficie a termine, senza per ciò solo farne derivare un mutamento della natura reale della medesima situazione soggettiva.
art. 53 Cost
b) e l) TUIR, in combinato disposto con l’art. 53 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione della proprietà superficiaria costituisca cessione di diritto reale.
art. 953 cod. civ
Si è anche osservato che «l'art. 953 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15333
l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali (Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15333; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14847
15333; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14847; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2018, nn. 26142 - 26147
14847; Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2018, nn. 26142 - 26147; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2238
26142 - 26147; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2238).
Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778
Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955
1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14667/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – ricorrente – contro ALBANO DOMENICO ANTONIO (C.F. LBNDNC38S10M132V), DI SABATO ROSA (C.F. DSBRSO41H66E716X), ALBANO ANTONIO (C.F. LBNNTN43L29M132U), BAGNARELLI GIOVANNA (C.F. GGNGNN46L49F097L), rappresentati e diesi dall’Avv. ALESSANDRA STASI in virtù di procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

LUIGI MARSICO in Roma, al Viale Regima Margherita, 262 - controricorrenti – F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14667/2016 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 6040/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 759/27/2016, depositata in data 29 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2021 dal consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. I contribuenti ALBANO DOMENICO ANTONIO, DI SABATO ROSA, ALBAMO ANTONIO e BAGNARELLI GIOVANNA hanno impugnato quattro avvisi di accertamento, relativi al periodo di imposta 2009, con i quali veniva accertata la percezione di redditi diversi a termini dell’art. 67, comma 1, lett.

l) d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR. L’accertamento riguardava contratti di cessione di proprietà superficiaria a tempo determinato (21 anni) di alcuni terreni siti in agro di Lucera, posseduti dai contribuenti da oltre cinque anni, in favore di alcune società di capitali, al fine di consentire l’installazione di impianti di produzione di energia alternativa, i cui corrispettivi non erano stati indicati nelle dichiarazioni dei contribuenti. L’Ufficio ha ritenuto che gli atti costitutivi della proprietà superficiaria costituissero, stante l’originario acquisto della piena proprietà dei terreni da parte dei contribuenti, obblighi di fare o non fare e non anche diritti reali, laddove si sarebbe configurata la cessione della proprietà superficiaria solo in caso di acquisto originario, da parte dei contribuenti, del solo diritto di superficie, poi trasferito a terzi con gli atti di cessione in oggetto.

2. La CTP di Foggia, previa riunione, ha accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo trattarsi di cessione di diritti reali immobiliari.

3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 29 marzo 2016, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello ha ritenuto che l’acquisto della piena proprietà da parte dei contribuenti e la cessione della sola proprietà superficiaria non escluda la natura di diritto reale di godimento della proprietà superficiaria F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a :

S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14667/2016 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 6040/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 oggetto di cessione, essendo tale costituzione espressamente prevista dall’art. 9, comma 5, TUIR, con conseguente non assoggettabilità a tassazione come redditi diversi, nel caso di specie, dei corrispettivi derivanti dai suddetti contratti di cessione.

Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto sussistente il trasferimento di diritti reali anche in forza dell’aliquota del 15% applicata per il pagamento dell’imposta di registro, propria dei trasferimenti dei diritti reali, laddove diversamente si sarebbe dovuta applicare l’aliquota del 3%.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivi, cui hanno resistito con controricorso i contribuenti.

5. La causa, rimessa dalla Sesta Sezione Civile con ordinanza in data 11 maggio 2017 e fissata per la trattazione presso la Quinta Sezione Civile, è stata rinviata a nuovo ruolo con ordinanza in data 2 luglio 2020 per avere i contribuenti presentato istanza di sospensione a termini dell’art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50.

6. A seguito di diniego di condono da parte dell’Amministrazione finanziaria, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 13 gennaio 2022. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett.

b) e l) TUIR, in combinato disposto con l’art. 53 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione della proprietà superficiaria costituisca cessione di diritto reale. Osserva l’Ufficio ricorrente che la cessione della proprietà superficiaria, strumento utilizzato per consentire l’installazione su terreni agricoli di impianti di produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, abbia ad oggetto nel caso di specie la concessione del diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione e che la qualificazione dell’obbligo di facere, derivante dalla contrazione F i r m a t o D a :

C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14667/2016 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 6040/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 del diritto di piena proprietà sui beni immobili per cui è causa, sia stata indicata nella Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 ai fini della tassazione del reddito in oggetto tra i redditi diversi.

Osserva l’Ufficio ricorrente come i contratti di concessione di proprietà superficiaria abbiano intento speculativo e non determinino alcun effetto estintivo del diritto di proprietà in capo al proprietario originario.

2. Il ricorso è infondato. Questa Corte è ferma nel principio secondo cui, in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come reddito diverso (attuale art. 67, comma 1, lett.

b) o l), TUIR, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi «di permettere», di cui alla lett. l), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali (Cass., Sez. V, 4 luglio 2014, n. 15333; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14847; Cass., Sez. VI, 18 ottobre 2018, nn. 26142 - 26147; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2238).

4. Si è anche osservato che «l'art. 953 cod. civ. stabilisce espressamente la possibilità di un diritto di superficie a termine, senza per ciò solo farne derivare un mutamento della natura reale della medesima situazione soggettiva. Tanto meno, poi, l'art. 9, quinto comma, d.P.R. n. 917 del 1986, esclude l'estensione, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso, anche agli atti a titolo oneroso che importano costituzione di diritti reali di godimento a tempo determinato» (Cass., n. 2238/2021).

F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 14667/2016 Numero sezionale 182/2022 Numero di raccolta generale 6040/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 5. La stessa Amministrazione finanziaria ha mutato indirizzo con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018, superando quello assunto con la precedente circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E (richiamata dall’Ufficio ricorrente), in sintonia con il menzionato orientamento assunto da questa Corte.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico dell'Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, in data 13 gennaio 2022 Il Presidente Federico Sorrentino F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s