Italian Court dismisses tax appeal due to failure to properly notify withdrawal of lawsuit to tax authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the plaintiff failed to formally notify their withdrawal to the tax administration. Although the plaintiff declared an intent to withdraw, the lack of notification meant the act did not legally extinguish the proceedings. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the plaintiff to bear all litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, ultimo comma, cod. proc. civ.; A withdrawal of a cassation appeal must be notified to the opposing party or communicated to their lawyers to be effective; without such notification, the appeal is inadmissible despite the plaintiff's lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28859-2016 proposto da: OASI SARPAREA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato DANIELA DI DOMENICA, rappresentata e difesa dagli Avvocati MARIA LUIGI VETERE e FRANCESCO DE JACO giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 - controricorrente – avverso la sentenza n. 1130/2016 della Commissione Tributaria Regionale della PUGLIA, depositata il 4/5/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Oasi Sarparea S.r.L. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 2854/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in rigetto del ricorso avverso avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che, con istanza depositata in data 27.9.2017, la ricorrente ha dichiarato di voler <<rinunciare, come in effetti rinuncia>>, al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio avendo definito in via amministrativa la controversia previa cd. <rottamazione>>; 1.2. tale atto non è stato notificato all'Amministrazione finanziaria chiedendone l'adesione; 1.3. secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto, al che consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità (cfr.
Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020); F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 28859/2016 Numero sezionale 594/2022 Numero di raccolta generale 6037/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 1.4. nella specie, in assenza della notifica dell’atto di rinuncia all'Amministrazione finanziaria, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 1.5. stante le modalità di definizione della controversia (rottamazione) alla base della rinuncia al ricorso, è opportuno compensare integralmente le spese del giudizio; 1.6. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 17.2.2022. Il Presidente (Domenico Chindemi) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S