Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 5882/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished by statutory time limit under simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Decreto — n. 5882/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to activate the simplified dispute resolution procedure mandated by the 2018 decree. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The process for simplified tax dispute resolution extinguishes automatically if no party requests a hearing within the prescribed term, unless a specific request for scheduling is filed.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax dispute resolution simplified procedure process extinction statutory time limit revenue agency simplified tax law procedural termination contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
T6X01PA04306/11, T6X01PA04312/11, T6X01PA04314/11 e T6X01PA04315/11 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5881/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Zanchettin Cinzia e Zanchettin Luigi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Roveda Angela e Nicastro Lucio con domicilio eletto in Roma, via Sardegna n. 38, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1480/5/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X01PA04306/11, T6X01PA04312/11, T6X01PA04314/11 e T6X01PA04315/11 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R°rnald'.2 21 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLEERE E