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Decreto — n. 5881/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement hearing by December 2020 deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 5881/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement hearing before the December 31, 2020 deadline. The dispute involved the Italian Revenue Agency and Amundi regarding an impositivo dated 2014, with the court noting no formal request for settlement was filed. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the deadline for requesting a settlement hearing unless the parties specifically petition for a hearing date.

Parole chiave

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tax procedure extinction settlement hearing deadline Revenue Agency litigation procedural costs allocation D.L. 119/2018 provision civil procedure code automatic process termination assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 7431/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Amundi s.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Mazza, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio degli ultimi due; Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio degli ultimi due;

Intesa Sanpaolo S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Grande e Massimo Antonini, con domicilio eletto in Roma, via XXIV Maggio, n. 43, presso Chiomenti Studio Legale; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4529/5/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20071T029194000. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma/ C2' DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL :2 3 F