Cassation court declares tax appeal process extinguished due to failure to request settlement under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because the taxpayer failed to submit a request for settlement within the statutory deadlines. Although the Regional Tax Commission had annulled the tax assessment due to the lapse of the five-year filing deadline, the taxpayer had previously suspended the proceedings under D.L. 119/2018. The court ruled that without a formal request for settlement by the deadline, the suspension expired and the process must be terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 119/2018, art. 6: The process for definable disputes is suspended until the taxpayer requests settlement; failure to file such a request by the deadline results in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19657/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - parte ricorrente - contro Terragni Arnaldo, in proprio e quale erede di Rossetti Angela Antonia e Terragni Marco, e quale procuratore di Terragni Elisabetta Maria; nonché Terragni Maria Cristina in proprio e quale erede di Rossetti Angela Antonia, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv.ti Isidoro Di Giovanni e Marcello Bernarduzzi di Milano, el.dom.ti in Roma, Via Ugo De Carolis 101, presso lo studio dell’avv.Marco Morganti, come da procura in atti; - parte controricorrente – e nei confronti di Equitalia Nord spa, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - F i r m a t o D a :
C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19657/2013 Numero sezionale 136/2022 Numero di raccolta generale 5872/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 54/12/13 del 12/3/13;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, decidendo in sede di rinvio da Cass.n. 2710/11, ha confermato l’annullamento della cartella di pagamento n. 121019202 per imposta di successione ed accessori. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’imposta in oggetto, a seguito dell’entrata in vigore del d.P.R. 43/1988, doveva essere riscossa esclusivamente a mezzo iscrizione a ruolo (ritenendosi abrogate le disposizioni di cui al RD 639/1910), come anche evincibile dall’art.41, co.1^ d.lgs.346/90; - il ruolo doveva essere formato a pena di decadenza, ex artt.17, co. 1, dpr 596/73 applicabile ratione temporis, e 43 d.P.R. 600/73, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione (nella specie il 31.12.1995); - nel caso in esame, l’iscrizione a ruolo era pacificamente avvenuta (22.4.1996) oltre il suddetto termine quinquennale di decadenza, con conseguente conferma della statuizione di annullamento già insita nella decisione di primo grado; - per quanto l’ufficio avesse notificato il 13.6.1995 un avviso di liquidazione la cui fondatezza era stata definitivamente accertata in giudizio, non vi erano elementi per ritenere che la pretesa di cui all’avviso in questione fosse la stessa della cartella dedotta nel presente giudizio, vista anche la divergenza di importi.
Resistono con controricorso i Terragni. F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19657/2013 Numero sezionale 136/2022 Numero di raccolta generale 5872/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Equitalia Nord.
§ 2. Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 17, co. 1^, d.P.R. n. 602/73, 41 e 45 dpr 637/72, 41 d.lgs.346/90, 63 co.1 e 4, 67 co. 2 dpr 43/88, nonché 2946 e 2953 cod.civ.. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che, nel caso di specie, il fondamento della pretesa impositiva non era costituito dall’ avviso di accertamento dedotto in cartella, bensì dal giudicato che - come desumibile dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 2710/11 - si era formato sull’impugnazione, da parte degli eredi Terragni, di tre avvisi di accertamento a loro notificati il 22.9.81, 26.9.83 e 4.10.83.
Si doveva dunque fare qui applicazione del principio per cui: “Il diritto alla riscossione di un'imposta conseguente ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perché confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione relativi ai tempi dell'azione amministrativa e tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale di cui all'articolo 2953 codice civile, il quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l'atto amministrativo ma la sentenza”.
§ 3.1 Assegnata la causa a decisione, interveniva l'ordinanza interlocutoria 21 novembre 2018 con cui questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo dopo aver dato atto che i contribuenti, con memoria del 14 novembre 2018, avevano formulato istanza per la sospensione del processo, ex articolo 6, comma 10 d.l. 119/18 conv. in l. 136/18, allegando la domanda di definizione della lite e copia di versamenti. § 3.2 Il processo deve essere dichiarato estinto. In base all’art.6 cit.., infatti: “10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
In F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 19657/2013 Numero sezionale 136/2022 Numero di raccolta generale 5872/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019.
Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. (…) 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente (…)”. Nel caso di specie – entro le date suddette - non risulta né notificato il diniego di condono, né formulata l’istanza di trattazione. Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte - dichiara estinto il processo; - compensa le spese Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto in data 13 gennaio 2022. Il Presidente Domenico Chindemi F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R