Cassation court dismisses tax appeal as moot due to co-obligated party's successful prior resolution extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal moot and extinguished the proceedings. The taxpayer, Sadi Servizi Industriali, argued that the dispute was already resolved because a co-obligated party, Risanamento Spa, had successfully challenged the same tax assessment in a separate case. The court ruled that under Article 6 of D.L. 119/2018, a perfected definition by one co-obligated party benefits all others, thereby eliminating the need for further litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14, D.L. 119/2018; When a co-obligated party successfully resolves the same tax dispute, the legal effect extends to all co-obligated parties, extinguishing pending proceedings and rendering the remaining litigation moot.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 5468/2013 proposti da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente - Contro SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A (ora Ambienthesis SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Pino elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Costa in Roma Piazza Benedetto Cairoli n. 6, - controricorrente - avverso la sentenza n. 7/33/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12.1.2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
RITA RUSSO. RILEVATO CHE v--; SADI Servizi Industriali Spa ha propostoV avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 302/2009, emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 30908 Rep.22468/2008 del 21.10.2008 emesso dal Tribunale di Mano. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia dell'Entrate ha proposto appello, che è è stato respinto dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe avverso la quale l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione. Si è costituita la contribuente con controricorso.
In data 10 gennaio 2022 la società ha depositato memoria con la quale espone: che dinanzi a codesta Corte pendeva anche la causa tra Risanamento Spa e l'Agenzia delle Entrate (RG 5462/2013) avente ad oggetto lo stesso avviso di liquidazione in relazione al medesimo decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, essendo Risanamento Spa e Sadi Servizi Industriali coobbligate rispetto all'atto impositivo ricevuto; che già in data 10.12.2020 essa ricorrente aveva depositato una memoria chiedendo la cessata materia del contendere per il presente procedimento facendo presente che la Risanamento Spa coobbligata si era avvalsa delle disposizioni di cui all'art. 6, D.L. n. 119/2018 ; che con ordinanza n. 38982/2021 pubblicata il 7.12.2021, (allegata alla memoria) la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Risanamento Spa avverso il provvedimento di rigetto di definizione agevolata ed ha dichiarato estinto il giudizio proposto da Risanamento Spa avverso l'avviso di liquidazioni ed irrogazioni sanzioni in relazione al decreto ingiuntivo n. 30908/2008; ciò premesso la società ha nuovamente chiesto dichiararsi cessata materia del contendere ai sensi del comma 14 dell'art. 6 D.L. 119/2018 attesa la sua qualità di coobbligata.
Nulla ha opposto l'Agenzia. Ciò premesso, rilevato che ai sensi comma 14 dell'art. 6 D.L. 119/2018 "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente", deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate Roma, camera di consiglio da remoto del 2 febbraio 2022. ---D