Cassation appeal dismissed as tax judgment extinguished by simplified settlement procedure under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the tax judgment was terminated by the simplified settlement procedure initiated by the taxpayer. The taxpayer submitted payment receipts and a request for judgment extinction, which the Agency of Revenue did not contest. Consequently, the Court ruled that the procedural requirements for extinguishing the case were met, dismissing the appeal without further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992: The judgment is extinguished when the taxpayer submits payment evidence and requests extinction, and the tax authority fails to deposit a counter-memoir within the prescribed period.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10216/2011 R.G. proposto da: r.g.n. 10216/11 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente- contro FINEDIL S.P.A., in liquidazione, già CROMA s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale dai Prof. Avv.ti marco Miccinesi e Francesco Pistolesi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Paolo Fiorilli in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 180; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 24/29/10, depositata il 23 febbraio 2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal Consigliere Michele Cataldi; Rilevato che:
1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 24/29/10, depositata il 23 febbraio 2010, che aveva rigettato il suo appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lucca che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della Croma s.p.a. contro due avvisi di accertamento, in materia di imposte dirette ed Iva, di cui agli anni d'imposta 2001 e 2004 e contro una cartella di pagamento per mancato riconoscimento di un credito Iva.
La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria.r.g.n. 10216/11 Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto raccoglimento del ricorso erariale. Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2018 la contribuente ha avanzato istanza di sospensione ai sensi dell'art. 6, cf.!. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ed il Collegio ha rinviato a nuovo ruolo. Con istanza del 4 giugno 2019 la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata, con le relative comunicazioni dell'Agenzia delle entrate che indicavano le somme dovute e con le quietanze dei pagamenti eseguiti tramite modelli F24, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio.
Questa Corte, con ordinanza del 16 dicembre 2020, ha disposto che la controricorrente provvedesse alla notificazione della produzione all'Ufficio. La controricorrente, 11 aprile 2021, in ottemperanza alla predetta ordinanza interlocutoria comunicatale in data 9 febbraio 2021 e nel rispetto del termine di 60 giorni in essa stabilito, ha notificato alla ricorrente la documentazione relativa alla definizione agevolata e, l' 8 aprile 2021, ha depositato telematicamente le relative ricevute di accettazione e consegna relative alla predetta notifica. Fissata l'adunanza camerale, la contribuente ha prodotto, il 23 dicembre 2021, memoria con la quale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio, ai sensi dell'art. 6 di. n. 119 del 2018.
Considerato che:
1. Preliminarmente, il Collegio rileva che, come emerge pacificamente dagli atti di ambedue le parti, il presente giudizio ha per oggetto residuale esclusivamente l'impugnazione dei due avvisi di accertamento e non più quella della cartella di pagamento. Tanto premesso, all'esito della notifica all'Agenzia della predetta documentazione relativa alla definizione agevolata, l'Ufficio non ha r.g.n. 10216/11 depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza ed in generale nulla ha osservato al riguardo. Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio dì cui all'art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, di. n. 119 del 2018, e della considerazione che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022