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Ordinanza — n. 5702/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal and extinguishes proceedings due to taxpayer's request for simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5702/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax proceedings extinguished following the taxpayer's request for a simplified settlement procedure. The taxpayer had already initiated this process and provided proof of payment, while the tax authority raised no objections. Consequently, the court ruled that the dispute was definitively resolved and the litigation costs were non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119: When a taxpayer requests the simplified settlement procedure and the tax authority does not object, the proceedings are extinguished and litigation costs are non-recoverable.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax proceedings extinction non-recoverable litigation costs taxpayer request tax authority objection tassazione dell'IVA aliquota IVA ridotta concorrenza fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119
la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17754/2012 R.G. proposto da CONSORZIO VULCANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Pozzi, elettivamente domicilia- to presso lo studio legale tributario Tasco & Associati in Roma, Via An- tonio Gramsci n.54; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.439/1/2011 depositata il 9 giugno 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 26 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ve- niva rigettato l'appello proposto dal Consorzio Vulcano, con sede in Roma, proposto avverso la sentenza n.300/12/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma di rigetto del ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento IVA 2002 derivante dal disconoscimento dell'applicabilità dell'aliquota ridotta al 10% su fat- ture relative al ribaltamento di costi nei confronti delle società parte- cipanti al consorzio, per prestazioni effettuate da fornitori nei con- fronti del consorzio stesso ed assoggettate all'aliquota IVA ordinaria, che nell'anno di imposta era nella misura del 20%.

2. In particolare, il giudice di prime cure riteneva corretta la motiva- zione per relationem dell'avviso impugnato, adottato a seguito di le- gittimo annullamento in autotutela del precedente accertamento noti- ficato al consorzio con sua sostituzione entro i termini di legge. Nel merito, riteneva non applicabile l'inversione dell'onere della prova e corretta la qualificazione del rapporto intercorrente tra il consorzio e le società partecipanti, con conseguente ribaltamento dei costi attra- verso fattura con aliquota ordinaria, decisione confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a sei motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la procedura di definizione agevolata, produce quietanza e chiede la de- claratoria di estinzione del processo. Considerato che:

4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubbli- cato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, of- frendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e della quietan- za di pagamento.

5. Tenuto conto che l'Agenzia controricorrente nulla ha osservato a riguardo né è stata proposta istanza di trattazione del processo, la presente controversia appare definita, con conseguente estinzione del giudizio a spese di lite irripetibili.

P.Q.M.

la Corte: letto l'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, convertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, dichiara l'estinzione del processo e dichiara irripetibili le spese di lite. Così deciso in Roma in data 26 novembre 2021 Il Presi