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Ordinanza — n. 5698/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes tax court ruling for insufficient motivation regarding anti-avoidance law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5698/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court quashed a regional tax court decision that had dismissed a taxpayer's request to disapply anti-avoidance tax rules. The taxpayer argued the lower court failed to provide adequate reasoning for concluding that rental income met market conditions, relying solely on a contract clause preventing unilateral rent increases. The court held that the lower court's reasoning was merely assertive and lacked a critical assessment of factual elements like property location and family ties between parties, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 30 comma 4 bis legge 23 dicembre 1994 n. 724; Art. 132 cod. proc. civ.: The court must conduct a complete factual examination to verify if objective extraordinary situations prevented higher rental income, rejecting decisions that assertively conclude market conformity without analyzing specific evidence regarding property characteristics or contractual context.

Parole chiave

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anti-avoidance tax law presumption of non-operativity insufficient motivation rental income assessment tax appeal procedure market conditions analysis contractual rent clauses gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 30 comma 4 bis della legge 23 dicembre 1994, n. 724
600, e volta alla disapplicazione della norma antielusiva sancita dall'art. 30, comma 4 bis, della legge 23 dicembre 1994, n.
Art. 132 secondo comma num. 4 cod. proc. civ.
L'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 132, secondo comma, num.
Art. 111 Cost.
e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art.
Art. 360 primo comma num. 4 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, primo comma, num.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
37 bis, ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e volta alla disapplicazione della norma antielusiva sancita dall'art.
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/02/2019, n. 4019
724 del 1994 non va intesa in termini assoluti bensì economici, avendo, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato (specificamente, Cass. 12/02/2019, n. 4019; Cass.
Cass. 20/06/2018, n. 16204
4019; Cass. 20/06/2018, n. 16204).
Cass. 28/05/2020, n. 10157
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10575/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - ricorrente - CO ntro AGRITALIA TUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti n.20, presso lo studio legale Buccico, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Rocco, giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - Avverso la sentenza n. 33/2015 della Commissione tributaria regionale della Basilicata, depositata il 15 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 novembre 2021 dal Consigliere Raffaele Rossi. Rilevato che:

1. L'istanza di interpello formulata dalla società Agritalia tur s.r.l. ai sensi dell'art. 37 bis, ottavo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e volta alla disapplicazione della norma antielusiva sancita dall'art. 30, comma 4 bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, venne rigettata dall'Agenzia delle Entrate - direzione regionale della Basilicata per insussistenza di oggettive situazioni che rendevano impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito parametricamente determinato, attribuendo dirimente rilievo al fatto che 4;13- ,- la società richiedente aveva concesso in affitto un complesso immobiliare a canone non determinato dalle condizioni dì mercato. Per l'effetto, l'Amministrazione finanziaria emise nei confronti della Agritalia tur s.r.l. un avviso di accertamento per il recupero delle imposte IRES ed IRAP riferite all'anno 2006, attesa la ritenuta non operatività della società con conseguente determinazione presuntiva dei redditi nei modi stabiliti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994.

2. L'impugnativa del contribuente, disattesa in prime cure, è stata accolta, a seguito di appello, con la sentenza in epigrafe indicata.

3. Ricorre per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, 490contribuente. Considerato che:

4. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Ad avviso dell'impugnante, la gravata sentenza è connotata da «affermazioni del tutto apodittiche e assolutamente inidonee ad integrare il requisito della motivazione della sentenza» dacché «la C.T.R. ha affermato che la contribuente ha superato la presunzione r.g. n. 1057 15 2 Cons. est. a e e Rossi posta dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, perché ha dimostrato che il canone di affitto rispondeva a specifiche esigenze di mercato stagionale, ma non ha indicato da quali prove ha tratto tale convincimento, né la ragione per la quale il canone di affitto rispondeva a specifiche esigenze di mercato».

5. La doglianza è fondata. E' doveroso premettere che la vicenda controversa ricade sotto l'egida dell'originario disposto del comma 4 bis dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 (introdotto dall'art. 35, comma 15, lett.

d) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale consentiva alla società di formulare all'A.F. interpello volto alla disapplicazione delle norme antielusìve «in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo». Come chiarito dal giudice della nomofilachia, la disposizione in parola mira a disincentivare la costituzione di società di comodo, ovvero finalizzate a perseguire scopi eccentrici rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali: a tal fine, sancisce una presunzione legale relativa, in virtù della quale una società si considera non operativa se la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi (esclusi quelli straordinari) imputati nel conto economico è inferiore a un ricavo presunto, calcolato applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società (c.d. test di operatività dei ricavi), senza che abbiano rilievo le intenzioni e il comportamento dei soci.

In questo contesto, grava sul contribuente la prova della sussistenza di circostanze oggettive e straordinarie, cioè a dire non dipendenti da scelte consapevoli dell'imprenditore, che abbiano impedito il raggìungimento del volume minimo dì ricavi o del reddito forfettariamente determinato: è così assicurata l'osservanza del r.g. n. 1057. 21) 5 3 Cons. est. .e - ossi principio di capacità contributiva, di cui la disciplina antielusiva resta comunque espressione contraria (cfr. Cass. 25/11/2020, n. 26763; Cass. 20/04/2018, n. 9852; Cass. 21/10/2015, n. 21358).

E l'impossibilità per l'impresa di conseguire il reddito minimo determinato secondo il meccanismo presuntivo contemplato dal citato art. 30, comma 4 bis, della legge n. 724 del 1994 non va intesa in termini assoluti bensì economici, avendo, cioè, riguardo all'effettive condizioni del mercato (specificamente, Cass. 12/02/2019, n. 4019; Cass. 20/06/2018, n. 16204). Con riferimento ad una fattispecie analoga a quella qui disputata, poi, questa Corte ha affermato che «il contratto d'affitto d'azienda non rientra tra le ipotesi d'impossibilità oggettiva di percepire ricavi maggiori perché esso è espressione della manifestazione di volontà del contribuente che, per potere essere esonerato dall'applicazione della norma antielusiva, è tenuto a dimostrare che, quando stipulò il contratto, determinate ragioni oggettive - che non si riducono, né si condensano nella manifestazione della volontà contrattuale che conduce alla stipula dell'affitto - non consentivano la pattuizione di un canone più alto» senza che assuma rilevanza la «impossibilità giuridica di aumentare unilateralmente in costanza di rapporto il canone d'affitto del cespite» (Cass. 28/05/2020, n. 10157).

6. Ciò premesso, onde apprezzare la legittimità dell'interpello disapplicativo, il giudice di prossimità era tenuto ad operare una compiuta disamina sull'esistenza di situazioni oggettive straordinarie, da valutarsi alla luce degli elementi fattuali rappresentati dalle parti. Dì tanto, tuttavia, non vi è traccia nella sentenza impugnata, la quale ha reputato dimostrata l'effettività economica della società istante (e, quindi, vinta la presunzione legale relativa sopra descritta) unicamente in base al rilievo della stipula «di un regolare contratto di locazione, nel quale era presente anche la clausola di immodificabilità unilaterale del canone di affitto». r.g. n. 105 4 Cons. est. a Rossi A tacer della correttezza in iure, il tenore palesemente assertivo dell'affermazione (nella quale si compendia e, ad un tempo, si esaurisce l'illustrazione del fondamento giustificativo della decisione) concreta una motivazione propriamente figurativa, in quanto priva di qualsiasi, pur sommario, vaglio critico dei plurimi elementi fattuali della vicenda litigiosa dedotti in lite dai contraddittori (la conformità del canone di affitto alle condizioni di mercato, in ragione della ubicazione e della destinazione funzionale dell'immobile, il carattere remunerativo di detto canone, l'esistenza di vincoli parentali tra i legali rappresentanti delle società contraenti l'affitto) di certo idonei ad orientare l'apprezzamento sulla ricorrenza o meno di situazioni oggettive ostative alla pattuizione di un canone più elevato.

7. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, cui è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione Civile, il giorno 11 nove