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Ordinanza — n. 5629/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal by deeming mailed notice effective on dispatch date, not receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5629/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's dismissal of a taxpayer's appeal. The regional court had declared the appeal inadmissible because the notice was received after the six-month deadline, relying on the date of receipt. The Supreme Court reversed this, holding that the appeal was timely because the law deems the notice effective upon dispatch, not upon receipt by the recipient. Consequently, the original judgment was quashed and the case remitted to the regional tribunal for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 1, lett. a) d.l. 27/07/2000, n. 160; Art. 16, comma 1, lett. a) d.l. 27/07/2000, n. 160: The appeal period for tax administrative acts is calculated from the date of dispatch of the notice, not the date of receipt, to ensure legal certainty and prevent delays caused by postal service failures.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal dispatch rule notification effective date administrative sanction appeal Cassazione Corte di Cassazione term of appeal remittitur tempestività della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 1, lett. a) d.l. 27/07/2000, n. 160

Giurisprudenza citata

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Cass. 25511 del 2013
Cass. n.10481/2003
Cass. n. 915/2006
Cass. n.153089/2014
Cass. n.9820/2016
Cass. n. 2490/2020
Cass. Sez. U. , sent. n. 12332 del 17/05/2017
Cass. Sez. U. , sent. n. 40543 del 17/12/2021
644252 - 01) e in materia di notificazione degli atti di imposizione (Cass. Sez. U. , sent. n. 40543 del 17/12/2021, Rv.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25158/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - CONTRO Mulè Maria, Caci Valentina, Caci Rosario e Caci Francesco, rappresentati e difesi dall’avv. Grazia Marchese e dall’avv. Calogera Sciarratta, elettivamente domiciliati in Roma alla via Cunfida n.20, presso l’avv. Angiolino Albanese; E Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.

Salvatore Buggea, elettivamente domiciliata in Roma alla via Silvio Pellico n. 10, presso l’avv. Enrico Valentini; -controricorrenti- 1 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25158/2014 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 5629/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 avverso la sentenza n.791/25/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 10 febbraio 2014, depositata in data 10 marzo 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l’Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo contro Mulè Maria, Caci Valentina, Caci Rosario e Caci Francesco, nonché Riscossione Sicilia S.p.A. per la cassazione della sentenza n.791/25/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciata in data 10 febbraio 2014, depositata in data 10 marzo 2014 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa di otto cartelle esattoriali relative a diversi tributi; la C.t.r., con la sentenza impugnata, dopo aver rilevato che nel caso di specie si doveva applicare, ratione temporis, il termine di sei mesi previsto dalla legge n..69/2009, riteneva tardivo l'appello, considerato che dagli atti risultava che la notifica dell'impugnazione si era perfezionata il 20.12.2010 per l'Agenzia delle Entrate di Torino e il 21.12.2010 per tutti gli altri contraddittori, dunque quando era spirato il termine utile per la notifica dell'appello, che in conseguenza andava dichiarato inammissibile; a seguito del ricorso, i contribuenti resistono con controricorso, mentre Riscossione Sicilia, controricorrente, si associa alle ragioni dell’Agenzia delle entrate; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 gennaio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; 2 F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25158/2014 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 5629/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 CONSIDERATO CHE: con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell'art. 16, commi 3, 4 e 5 dei d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la C.t.r., ritenendo che la data della notifica dell'appello coincidesse con quella della ricezione della raccomandata e non già con quella della spedizione, ha violato la normativa in rubrica;

L'art. 16 del d.lgs. n.546/1992, nei commi richiamati, prevede: <<3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto>>; secondo la ricorrente, la norma non lascia dubbi sul fatto che la data della notifica di un atto processuale (quale l'appello) decorre da quella della spedizione e non già del ricevimento della raccomandata, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che anche di recente aveva ribadito che <<non è superfluo aggiungere, che ai fini della tempestività dell'impugnazione è rilevante e fa fede, 3 F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25158/2014 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 5629/2022 Data pubblicazione 21/02/2022 anche in caso di spedizione postale mediante l'uso della busta anziché del plico raccomandato, la data della spedizione>> (Cass. 25511 del 2013); il motivo è fondato e va accolto; il chiaro disposto letterale della norma citata non lascia adito a dubbi; esso appare finalizzato ad evitare i rischi connessi ad un eventuale disservizio postale; tale norma corrisponde al principio più generale, secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, al momento della spedizione e non della ricezione da parte del destinatario (vedi Cass.n.10481/2003; n. 915/2006; n.153089/2014; n.9820/2016; n. 2490/2020); sul punto giova rilevare che il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione persino per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio (Cass.

Sez. U. , sent. n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 - 01) e in materia di notificazione degli atti di imposizione (Cass. Sez. U. , sent. n. 40543 del 17/12/2021, Rv. 663252 - 01); nel caso di specie, il giudice di appello riconosce che le raccomandate sono state spedite a mezzo servizio postale in data 17 dicembre e ricevute dai destinatari il 20 e 21 dicembre 2010; pertanto, con riferimento alla data di spedizione, come pacificamente riconosciuto dalle parti, risulta rispettato il termine di impugnazione, considerati i 6 mesi dal deposito della sentenza (3 maggio 2010); dunque, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla C.t.r. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla spese del giudizio di legittimità; 4 F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25158/2014 Numero sezionale 376/2022 Numero di raccolta generale 5629/2022 Data pubblicazione 21/02/2022

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2022. Il Presidente (Ettore Cirillo) 5 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N