Italian tax court dismisses appeal when tax procedure expires due to lack of party action within statutory deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The tax agency and Perseveranza S.p.A. failed to submit the necessary request for treatment under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, causing the process to lapse automatically. Consequently, the court dismissed the appeal and ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory period for requesting a hearing expires without such a request being filed, the proceeding is extinguished by operation of law, and the costs remain the burden of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 23059/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Perseveranza S.p.A. di Navigazione, rappresentata e difesa dagli Avv. Claudia Gregori e Gabriella Geatti, con domicilio eletto in Roma, via San Nicola da Tolentino, n. 67, presso lo studio Legance - Avvocati Associati; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5056/01/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 12/1T/020248/000/P007.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO iRoma sT ; esidente DEPON TATO IN CA EirtlA iIl oggi, 21 FEB 20