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Decreto — n. 5543/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary settlement agreement deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 5543/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer submitted a simplified settlement request within the statutory deadline. The tax agency confirmed the taxpayer's voluntary agreement to pay the disputed amount, triggering the automatic termination of proceedings under specific legislative provisions. Consequently, the appeal filed by the tax authority was rejected as the underlying controversy no longer existed.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax settlement within the prescribed period, the judicial proceedings are automatically extinguished, and the opposing party's appeal loses its object.

Parole chiave

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tax dispute extinguishment simplified settlement agreement voluntary payment deadline judicial proceedings termination tax authority appeal rejection arretrati di mantenimento contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 28449/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Arnold Reinalter, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Casa e Giuseppe Marini, con domicilio eletto in Roma, villa Sacchetti n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria II Grado Bolzano n. 33/01/16, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. TBAO1T100223/2012.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5k› 2, i DEPOSITATO IN CA