Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018. Parties failed to request hearing extension within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of D.L. 119/2018. The taxpayer and the tax authority failed to submit an application for simplified settlement or request an extension by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process ended automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified settlement extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the statutory period, unless an extension is properly granted.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 21655/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Associati Teorema Srl rappresentata e difesa dagli Avv.ti Napolitano Franco e Cesareo Maria Teresa con domicilio eletto in Roma, via dei Pontefici, n. 3, presso lo studio dell'avv. Panio Nico; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 184/1/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TD3030403303.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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