Civil procedure case dismissed as extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil procedure extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. The plaintiff, a municipality, sued a service company regarding a tax dispute, but no motion for a hearing was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The civil procedure extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the prescribed term, with costs remaining on the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28980/2016 R.G. proposto da Comune di Pozzuoli, con sede in Pozzuoli, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tortona, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Stefano Latella, che lo rappresenta e difende; contro Olivetti Multiservices S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Mariagrazia Bruzzone ed Emanuele Coglitore, con domicilio eletto in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; A/t9trc-krt "er„trzg,o £0_0 ,fA4401 sb. A•SZ„>1,54b.,,S SFA avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4723/24/2016, pronunciata con riferimento all'atto n. 06820080007435637.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzìone), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1- 202 2 Il Presíd (»Potarono tu CA oggi, sloè••••••.~» Il