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Decreto — n. 5529/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal; tax authority extinguished proceedings via simplified settlement; court confirmed extinction due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 5529/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed, confirming the lower court's finding that the proceedings were extinguished. The tax authority submitted a request for settlement, which the taxpayer did not oppose within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically as no one requested a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the taxpayer fails to request a hearing within the prescribed period after the authority submits a settlement request.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement lack of opposition statutory deadline tax appeal dismissal contenzioso tributario esecuzione della tassazione fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 17389/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Modomec Building Sri, rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano Fumarola, con domicilio eletto in Roma, via Mt12,1013Clementialn. 9, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Raguso; avverso la sentenza della Commissione tributaria della Puglia, sez. stacc. Taranto n. 134/28/17, pronunciata con riferimento ali' atto impositivo n. 106201400024538-24. itr 4P la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 4- 2c42. DEPOSITATO IN CANCfLLERIA Il PresicItl oggi, i FEB 2011