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Decreto — n. 5525/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as process extinguished due to lack of request for simplified settlement within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 5525/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for the simplified definition, but no formal request for settlement was filed, and the opposing party did not object. Consequently, the court ruled that the process ended automatically under the specific statute, leaving procedural costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018; Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code: The tax proceeding extinguishes automatically if no party requests the simplified settlement within the statutory deadline, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline lapse procedural costs allocation tax administrative litigation contenzioso tributario differimento dell'imposizione assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6, para. 13 of D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, para. 3 of Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 18469/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ediltecno Srl In Liquidazione, ora Gruppo Frevi Sri rappresentata e difesa dall' Avv. Cazzolla Antonio Mario con domicilio eletto in Roma, viale del Vignola, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Ranuzzi Livia; 04«. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dettentilà$2=1235 n. 109/6/17, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TVF031002515/13.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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