Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Art. 6 DL 119/2018 without party request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished as the statutory deadline expired on December 31, 2020, without either party requesting a hearing. The appellant, Pantuosco Antonio, challenged a regional commission decision regarding tax liabilities, while the tax agency argued for the continuation of proceedings. The court ruled that since no request for a hearing was filed by the deadline, the process terminated automatically, leaving procedural costs to the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax litigation process extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline for requesting a hearing, unless the parties explicitly petition for its suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 24647/2016 R.G. proposto da Pantuosco Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Casorelli e dall'avv. Carlo Ponzano, con domicilio eletto in Roma, Viale Regina Margherita n.290, presso lo studio del predetto ultimo legale; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 164/01/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TC305T401781/2013 e TC305T401782/2013.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è ‘e estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di i chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; -2 4ce 22 ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma w' i LA ' 2,0 „ Il Presidente DEP