Italian tax court declares process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff, a religious institute, sued the City of Rome regarding a tax assessment, while the defendant argued the case should proceed. The court ruled that without an explicit request for a hearing, the statutory time limit expired, terminating the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the prescribed period, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28405/2016 R.G. proposto da Istituto 'Suore di Maria Consolatrice, rappresentata e difesa dagli Avv. Salvatore Mileto e Michele Procida, con domicilio eletto in Roma, via G.B. Vico n. 22, presso lo studio legale tributario Santacroce - Procida - Fruscione; contro Roma Capitale, con sede in Roma, in persona del Sindaco in carica pro-tempore, Avv. Virginia Raggi, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2402/37/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 121391243.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 10 /,)ige 2o22- Il Presi DEPOSITATO IN CA -LLERIA Ogg .