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Decreto — n. 5520/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax proceeding extinguished due to expiration of statutory time limits for settlement requests.

Numero d'incarto Decreto — n. 5520/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed a settlement request by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously denied the taxpayer's request for a simplified definition, but the statutory window to initiate formal settlement negotiations had closed. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: When the statutory period for filing a settlement request expires without a formal denial, the proceeding extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

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tax proceeding extinction statutory time limits simplified definition procedure settlement request deadline costs allocation rule automatic termination tax administration dispute imposta sul capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, commi 8, 9 e 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 32284-2018 R.G. proposto da Giofer Sri, rappresentato e difeso dall'Avv. Vulcano Maria Sonia e dall'Avv. Lucisano Claudio con domicilio eletto in Roma (RM), via Crescenzio, n. 91, presso il loro studio; contro Roma Capitale, in persona della Sindaca pro tempore, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Domenico Rossi e Antonio Ciavarella, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2092/10/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 141001681.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 30 110?-1-qb 2022_ Il Il Presict/t1_ DEPOSITATO IN o», FEB 2022 ••n