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Ordinanza — n. 5339/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal case extinguished due to litigant's request for simplified dispute resolution under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5339/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer submitted a formal request for simplified dispute resolution under Article 6 of D.L. 119/2018. Both the Revenue Agency and the taxpayer had previously filed appeals against a regional commission decision regarding income and VAT taxes for the years 2004, 2005, and 2006. The court ruled that this specific procedural request satisfied the conditions for case termination, thereby ending the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119; The court must recognize the extinction of the litigation when the party submits a request for simplified dispute resolution, thereby terminating the proceedings.

Parole chiave

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simplified dispute resolution tax litigation extinction D.L. 119/2018 revenue agency appeal procedural termination contenzioso tributario diritti del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
e out em»,tt.t0ur-4 ogte3-3452Si2-e- Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.
11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
Artt. 46 digs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, di. n. 119 del 2018
Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 digs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, di. n. 119 del 2018.

Giurisprudenza citata

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Cass. 02/05/2019, n. 11540
Preliminarmente, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10771/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente e controricorrente incidentale - r.g.n. 10771/15 contro BARBAROSSA FEDERICO, rappresentato e difeso per procura speciale dal Prof. Avv. Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Parefia, n. 95; - controrícorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, n. 358/08/14, depositata il 22 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal Consigliere Michele Cataldi; Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, n. 358/08/14, depositata il 22 ottobre 2014, che aveva respinto il suo appello principale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva parzialmente accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi di Federico Barbarossa contro gli avvisi di accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui agli anni d'imposta 2004,2005 e 2006. Il contribuente si è costituito con controricorso.

A sua volta, lo stesso Federico Barbarossa ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la medesima sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, che aveva respinto anche il suo appello incidentale contro la stessa sentenza della Commissione tributaria provinciale dì Cagliari, che aveva parzialmente rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi del contribuente. L' Ufficio si è costituito con controricorso. r.g.n. 10771/15 I .due ricorsi avverso la medesima sentenza sono stati riuniti in questo giudizio.

Il 16 novembre 2021 il contribuente ha depositato, per ciascuna delle annualità in giudizio, le domande di definizione agevolata della lite presentate ai sensi dell'art. 6, di. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, oltre che delle comunicazioni della loro ricezione e dei relativi pagamenti, documenti allegati ad una nota con la quale ha chiesto che si prenda atto dell'intervenuta definizione. Considerato che:

1. Preliminarmente, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l'Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., dei documenti prodotti con la predetta nota, dei quali sì deve tenere conto. e out em»,tt.t0ur-4 ogte3-3452Si2-e- Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui all'art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui agli artt. 46 digs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 6, comma 13, di. n. 119 del 2018. P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022. Il Presidente Dott. Ettore illo DEPOS