Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for extended proceedings under Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly request its fixation.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28435/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elett~Trerte domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Piva Fabio, rappresentato e difeso dagli Avv. Aldo Morello e Ermanno Prastaro, con domicilio eletto in Roma, via F. Corridoni n. 23, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 660/25/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X01LCO2414/2013. v fV" Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 1A k 3 2022 Il Presi.d2e IL CANCELLIERE ESPERTO