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Ordinanza — n. 5280/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax dispute extinguished due to 'peace tax' settlement completion and lack of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5280/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer completed the 'peace tax' settlement procedure. The taxpayer submitted evidence of the settlement agreement and payment, which the Court confirmed perfected the dispute resolution. Consequently, the Court ruled that no further judicial proceedings could occur as the matter was legally terminated by the settlement.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 391 c.p.c.: The completion of the 'peace tax' settlement extinguishes the underlying tax dispute, rendering subsequent appeals inadmissible and the process declared extinct.

Parole chiave

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peace tax settlement tax dispute extinction Cassazione ordinanza IRPEF assessment procedural extinction revisione d'imposta contenzioso tributario arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
Christian Ravera resiste con controricorso, notificato il 4 luglio 2014; 1'11 marzo 2021, Christian Ravera ha trasmesso, a mezzo della PEC, una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere effettuato la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
Art. 372 cod. proc. civ.
136, e con allegati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva; nella camera di consiglio del 25 marzo 2021, questa Corte ha assegnato a Christian Ravera un termine per la notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod.
Art. 38 d.P.R. 600/1973
TL9010302262/2011, con i quali determinò sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/11/2019, n. 29790
Cass., 28/11/2019, n. 31126
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14706/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, 7,42 presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro Ravera Christian, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Murialdo e dall'Avv. Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n. 5, presso lo studio di quest'ultimo; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 45/5/14 depositata il 16 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: l'Agenzia delle entrate notificò a Christian Ravera gli avvisi di accertamento n. TL9010302261/2011 e n. TL9010302262/2011, con i quali determinò sinteticamente, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetto redditometro) - in relazione al contenuto induttivo della disponibilità di un autocarro, di un'automobile (per l'acquisto della quale era stato acceso un finanzamento) e di un motociclo - il reddito complessivo dello stesso contribuente per gli anni d'imposta, rispettivamente, 2007 e 2008, accertando la maggiore IRPEF conseguentemente dovuta;

Christian Ravera impugnò gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Savona che, con le sentenze, rispettivamente, n. 1/3/13 e n. 2/3/13, accolse parzialmente i ricorsi del contribuente, riducendo del 10% il reddito accertato per ciascuno dei due anni d'imposta; avverso tali pronunce, Christian Ravera propose appello alla Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc anche: «CTR») che, riuniti i ricorsi del contribuente, li accolse, annullando gli avvisi di accertamento; i avverso tale sentenza — depositata in segreteria il 16 gennaio 2014 e non notificata — ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato il 23/27 maggio 2014, a cinque motivi;

Christian Ravera resiste con controricorso, notificato il 4 luglio 2014; 1'11 marzo 2021, Christian Ravera ha trasmesso, a mezzo della PEC, una memoria contenente la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere effettuato la definizione agevolata delle controversie ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e con allegati i documenti ritenuti idonei a dimostrare l'esistenza dei presupposti di tale fattispecie estintiva; nella camera di consiglio del 25 marzo 2021, questa Corte ha assegnato a Christian Ravera un termine per la notificazione, ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., all'Avvocatura generale dello Stato dell'elenco dei predetti documenti, rinviando la causa a nuovo ruolo;

Christian Ravera ha provveduto a tale adempimento. Considerato che: il contribuente controricorrente ha rappresentato di essersi avvalso della definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, il controricorrente ha depositato, in allegato alla memoria menzionata, copie delle domande, tempestivamente presentate il 27 maggio 2019, di definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. TL9010302261/2011 e n. TL9010302262/2011 (con le relative ricevute rilasciate dall'Agenzia delle entrate), nonché del versamento, effettuato, in unica soluzione, lo stesso 27 maggio 2019, degli importi dovuti di C 2.865,45 ed C 3.317,25; tanto premesso, il Collegio ritiene anzitutto di ribadire il principio, affermato da Cass., 15/11/2019, n. 29790, secondo cui, «[un tema di sospensione del processo tributario ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (cd. "pace fiscale"), lo spirare del termine del 10 giugno 2019, previsto per il deposito della relativa istanza, non determina la decadenza del contribuente dalla facoltà di avanzare la [relativa] domanda, trattandosi di termine avente natura ordinatoria in funzione accelera toria, stante l'assenza di espresse previsioni che ne stabiliscano la perentorietà e considerato il "favor" legislativo per la definizione agevolata» (nello stesso senso, Cass., 28/11/2019, n. 31126); ciò ribadito, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «fireventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha antic