Cassation court dismisses tax appeal against 'first home' benefit revocation due to co-obligator's settlement extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal against the revocation of 'first home' benefits extinguished. The applicant, Romano Pazzi, challenged the tax agency's decision based on the property's luxury status, but the co-obligator, Romolo Magnani, had previously settled the identical dispute via a simplified agreement. The court ruled that under the relevant law, a perfected settlement by one co-obligator benefits the others, thereby terminating the entire litigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018; When a co-obligator in a joint tax liability perfects a simplified settlement, the judgment is extinguished for all parties as the benefit extends to the others.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22890/2014 proposto da: ROMANO PAZZI, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Osnato e dall'Avv. Alessandro Alessandri ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, P.zza dei Caracci n. 1; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata; - controricorrente - - avverso la sentenza n. 77/02/13 della Commissione tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 28.3.2013; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 19/1/2022 dal Consigliere Dott.
Stefano Pepe; udite le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Francesco Salzano che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere udite le conclusioni rassegnate dall'Avv. Alfonso Peluso per la resistente. Ritenuto in fatto 1. Con avviso di liquidazione ed irrogazioni sanzioni n.20051T000151000, notificato il 18.1.2007, l'Agenzia delle entrate revocava i benefici cd "prima casa" richiesti in relazione all'atto di compravendita del 10.12.2004, avendo l'immobile ceduto dal contribuente natura di bene di lusso ex art 6 del D.M. 2.8.1969 e, dunque, una superficie superiore a mq. 240.
2. Romano Pazzi impugnava il suddetto avviso e la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna (CTR), con la sentenza n. 77/02/13, depositata il 28.3.2013, confermava la pronuncia di primo grado e, per l'effetto, rigettava l'originario ricorso del contribuente sul rilievo che anche la parte venditrice era tenuta al pagamento delle somme oggetto della revoca delle agevolazioni "prima casa" e che le uniche superfici da escludere dal computo di quelle rilevanti ex art 6 d.m. 2.8.1969 erano quelle indicate da tale norma.
3. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
4. L'Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
5. Con ordinanza del 16.06.2016 è stato disposto il rinvio alla pubblica udienza non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. 6 In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato memorie con le quali davano atto che il coobbligato, Romolo Magnani, aveva definito il contenzioso con adesione alla definizione agevolata ex. art., comma 2, d.l. n. 119 del 2008 e, pertanto, chiedevano venisse dichiarata estinzione del presente giudizio. Considerato in diritto 1. In via preliminare va rilevato che con ordinanza n. 16368 del 2021 questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio promosso da Romolo Magnani, parte acquirente dell'immobile ceduto dall'odierno ricorrente avverso il medesimo avviso di liquidazione, per intervenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018.
In ragione di ciò, tenuto conto che il Magnani è contribuente coobbligato in solido con il Pazzi e considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, «la definizione perfezionata dal coobligato giova in favore degli altri», il presente giudizio deve essere dichiarato estinto, in conseguenza dell'estinzione di quello avente N.R.G. n. 16925 del 2014. La Corte - Dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Godi deciso in Roma il 19.1.2022 Il Consigliere relatore Il Presidente Stefano P Oro DEPOSITATO IN