Cassation court dismisses customs agency appeal due to lack of standing and procedural delay in notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the customs agency's appeal inadmissible for two primary reasons: lack of standing and procedural delay. The court ruled that the bankrupt entity could not independently challenge the tax decision because the bankruptcy administrator had already been given the right to do so, and the administrator's inaction bound both the estate and the debtor. Furthermore, the agency failed to re-notify the appeal within the legally required timeframe after the initial attempt failed, rendering the appeal untimely. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the agency to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.: The bankruptcy administrator's exercise of the right to appeal binds the bankrupt entity, precluding subsequent independent challenges by the debtor; additionally, the notifying party must immediately re-initiate notification upon failure to preserve the appeal's validity, and failure to do so within half the statutory period results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TENZA sul ricorso iscritto al numero 23708 del ruolo generale dell'anno 2015, proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di s.r.l. Loghicon, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura notarile speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sara Frattolin, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1, presso l'avv.
Eleonora Ziccheddu RG n. 23708/2015 Angelina-M ria sore -interventrice- e nei confronti di s.r.l. Loghicon in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall'avv. Sara Frattolin, con la quale elettivamente si domicilia in Roma, alla piazza Bartolomeo Gastaldi, n. 1, presso l'avv. Eleonora Ziccheddu -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia depositata in data 28 maggio 2015, n. 210/10/15, notificata in data 18 giugno 2015; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 13 gennaio 2022 dal consigliere Angelina-Maria Perrino; sentita la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentita per la società l'avv.
Eleonora Ziccheddu. Fatti di causa. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che la contribuente ha ricevuto fornitura di un macchinario complesso, ossia di una rotativa per stampa, composto di varie parti, destinato a interagire con altro macchinario già di sua proprietà, in base a uno specifico progetto predisposto dalla fornitrice inglese, la quale avrebbe provveduto anche alle prestazioni di servizi d'installazione meccanica ed elettrica e all'avviamento in produzione. In particolare, si specifica in sentenza, alcune parti del macchinario sono state prodotte in Cina dalla Goss Graphic China Co.
Ltd e pagate alla casa madre inglese, mentre altre parti sono state prodotte nel Regno Unito. La complessiva operazione è stata oggetto di un contratto misto di fornitura e di prestazioni di servizi, RG n. 23708/2015 Angelina-Maria Pe che prevedeva un corrispettivo omnicomprensivo, pagato in più acconti, senza distinzioni. In mancanza di qualsivoglia distinzione tra i titoli dei vari importi versati, in sede di revisione dell'accertamento doganale l'Agenzia delle dogane ha considerato l'intero importo del corrispettivo come valore di transazione, ai fini del calcolo dei diritti doganali e per conseguenza ha recuperato i maggiori diritti dovuti, poiché il valore delle merci importate non è risultato corrispondente a quello accertato nel corso della verifica successiva allo sdoganamento.
La contribuente ha impugnato i conseguenti atti di rettifica e d'irrogazione di sanzioni, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone. Quella regionale del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il successivo appello dell'Ufficio, perché ha sottolineato che la pretesa si traduce nella negazione, smentita dalla realtà dei fatti, che il contratto misto in questione comprendesse anche prestazioni di servizi, come quelle di montaggio e d'installazione, il corrispettivo delle quali va escluso dalla determinazione del valore di transazione.
Il che, ha aggiunto il giudice d'appello, si è riverberato sulla pretesa connessa per iva all'importazione, basata soltanto sulla mancata indicazione separata del corrispettivo per le prestazioni di servizi e comunque su errori meramente formali. Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui la parte ricorrente reagisce con controricorso, che illustra con memoria, corredata di documenti. È intervenuto in giudizio il curatore del fallimento della società, dichiarato nelle more del giudizio.
RG n. 23708/2015 — , Angelina-Mari Per es nsore In esito alla pubblica udienza del 26 marzo 2019, il giudizio è stato rinviato a nuovo ruolo, in attesa del deposito della sentenza delle sezioni unite interpellate con ord. n. 31847/18. Sicché in esito alla pubblicazione della sentenza in questione, è stata rifissata la pubblica udienza, in prossimità della quale la Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Giuseppe Locatelli, e la parte contribuente hanno illustrato con memoria le proprie conclusioni. Ragioni della decisione. 1.- Va preliminarmente dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della società in bonis, poiché è intervenuto in giudizio il curatore del relativo fallimento, nelle more dichiarato.
Il fallito è difatti privo della capacità di stare in giudizio nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ad eccezione delle ipotesi in cui egli agisca per la tutela di diritti strettamente personali o l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte con riferimento ai suddetti rapporti patrimoniali, manifestando indifferenza nei confronti del processo; pertanto, quando il curatore è in giudizio e il suo potere d'impugnazione è stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, il fallito non può conservare per il medesimo rapporto la legittimazione processuale ad impugnare ed il suo difetto di legittimazione è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice del gravame, poiché il curatore sta in causa sia per la massa dei creditori sia per il fallito e il suo comportamento processuale vincola l'una e l'altro (in termini, Cass. n. 31313/18). 2.- Sempre in via preliminare, va affrontata l'eccezione di tardività del ricorso, proposta dalla società in bonis e fatta propria dal curatore del fallimento, che si rivela fondata.
Si assume che, a fronte della notificazione della sentenza, avvenuta in data 18 giugno 2015, l'Agenzia ha consegnato il RG n. 23708/2015 Angelina-Maria Perr no ricorso per la notifica soltanto in data 3 novembre 2015, quando cioè il termine di sessanta giorni, maggiorato della sospensione feriale, era già inutilmente decorso. Risulta pervero dagli atti che l'Agenzia ha tentato una prima notificazione del ricorso il 14 settembre 2015, che è risultata non essere andata a buon fine il successivo 16 settembre per irreperibilità del destinatario.
Non risulta dagli atti quando l'Agenzia abbia avuto conoscenza di questo esito negativo. Sicché si deve fare applicazione del principio fissato dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza n. 15594/16, seguita, tra varie, da Cass. n. 25139/19), secondo cui, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. 2.1.- Le sezioni unite, con la sentenza 24 maggio 2019, n. 14266, che ha dato risposta ai quesiti posti con l'ordinanza n. 31847/18, hanno ribadito che l'onere processuale di ripresa del procedimento notificatorio che grava sul notificante è strumento per ottenere la tutela del proprio interesse: non dunque diritto o facoltà, ma comportamento che la parte deve tenere per evitare il prodursi di determinate conseguenze a sé sfavorevoli, come l'inammissibilità dell'impugnazione.
Si tratta di un onere caratterizzato dall'immediatezza e tempestività, nel senso specificato dal precedente del 2016. RG n. 23708/2015 Angelina-Maria Prrino ,4tensre 3.- Poiché nel caso in esame il notificante non risulta aver rispettato quest'onere d'immediatezza, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività. La circostanza che la giurisprudenza di questa Corte si sia consolidata successivamente al deposito del ricorso comporta la compensazione di tutte le voci di spesa. Per questi motivi dichiara il difetto di legittimazione della s.r.l.
Loghicon in liquidazione, rigetta il ricorso e compensa le spese.