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Ordinanza — n. 5013/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits due to failure to rule on substantive tax exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5013/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had upheld tax assessments for the year 2001. The taxpayer argued the lower court violated procedural rules by failing to address substantive tax exceptions raised in the original appeal. The court ruled that the omission of a ruling on these merits constituted a violation of the principle of contradiction under Article 112 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360, n. 4 c.p.c.: A judgment is void if it fails to rule on substantive exceptions raised by the parties, thereby violating the principle of contradiction.

Parole chiave

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violation of contradiction omission of merits tax assessment appeal procedural nullity principle of contradiction sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n.
art. 112 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Fallimento della L.T.S. s.p.a., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carota, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aloisia Bonsignore, sito in Roma, viale Giulio Cesare, 71 - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 4707/16, depositata il 20 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - il Fallimento della L.T.S. s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 20 luglio 2016, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui erano state liquidate le maggiori imposte non versate per l'anno 2001 e irrogate le relative sanzioni; , ( - la Commissione regionale riferisce che una sua prim 7idì- appello era stata cassata, con rinvio, da questa Corte, in quanto si era pronunciata su un motivo di impugnazione, consistente nel mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 12, settimo comma, I. 27 luglio 2000, n. 212, nuovo, in quanto non proposto con il ricorso originario; - ha, quindi, escluso che l'Amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva, trovando applicazione il raddoppio dei termini ordinari operato con il.l. 2006, n. 223; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate; - la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine alle eccezioni di merito prospettate con il ricorso introduttivo, rimaste assorbite in primo grado e riproposte nel giudizio di appello, anche all'esito della cassazione della sentenza; - il motivo è fondato; - parte ricorrente ha puntualmente indicato i motivi di ricorso originariamente proposti, specificando, altresì, il luogo dell'atto difensivo in cui gli stessi sono stati sviluppati; - la sentenza di appello, pur dando atto della riproposizione delle «eccezioni nel merito sollevate nei confronti dell'avviso di accertamento emesso», non si è pronunciata sul punto, limitando il suo esame al (primo) motivo di censura del ricorso originario vertente sulla decadenza dalla potestà impositiva;- l'assenza di una pronuncia in ordine ai motivi di ricorso originario che attengono al merito della pretesa impositiva, non ravvisabile neanche per via implicita, espongono la sentenza della Commissione regionale al vizio formulato dal ricorrente; - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del motivo residuo, in quanto vedente su circostanza strettamente dipendente; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lazio, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 dicembre 2021. Il Presidente DE'T -D !