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Ordinanza — n. 5012/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows VAT deduction claim for non-imposable export operations, overturning lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a regional commission decision that granted VAT deduction for non-imposable export operations. The court held that the lower court incorrectly applied the principle that VAT paid in reverse charge on non-imposable transactions cannot be deducted. Consequently, the decision was quashed and the case remitted for a new assessment of the operations' tax status.

Regesto Legislator

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Art. 9 DPR 633/1972; Sixth VAT Directive 77/388/EEC: VAT paid in reverse charge on non-imposable international transport operations cannot be deducted by the recipient, requiring the tax authority to exclude such deduction.

Parole chiave

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VAT reverse charge non-imposable operations international transport VAT deduction exclusion tax authority appeal restituzioni all'esportazione esenzioni all'importazione e all'esportazione procedure d'importazione e d'esportazione

Disposizioni normative citate

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Art. 9, para. 1, n. 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
assolta in rivalsa benché relativa ad operazioni non imponibili;- il motivo è fondato; - l'art. 9, primo comma, d.P.R.
Sixth VAT Directive 77/388/EEC
Art. 1, para. 935, Law 27 dicembre 2017, n. 205
6, sesto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.
Art. 6, para. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
205 all'art. 6, sesto comma, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25741
Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25741; Cass.
Cass. 24 maggio 2019, n. 14179
25741; Cass. 24 maggio 2019, n. 14179; Cass.
Cass. 3 ottobre 2018, n. 24001
14179; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24001; Cass., ord., 13 giugno 2018, n.
Cass., ord., 13 giugno 2018, n. 15536
24001; Cass., ord., 13 giugno 2018, n. 15536; Cass.15 maggio 2015, n.
Cass. 15 maggio 2015, n. 9946
Cass. 25 maggio 2001, n. 7152
addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, senza che influisca la non assoggettabilità all'imposta dell'operazione o gli errori commessi dal cedente nell'addebito della stessa (cfr., in tal senso, Cass. 25 maggio 2001, n. 7152; Cass.
Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348
7152; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348;
Cass. 23 giugno 1992, n. 7689
Cass. 23 giugno 1992, n. 7689); - pertanto, la Commissione regionale, nel riconoscere il diritto alla detrazione dell'i.v.a.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27267/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Containers Fidenza soc. consortile a r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Vola e Giuseppe Merlino, con domicilio eletto presso lo studio del Osub.vA secondo, sito in Roma, viaFederico Cesil, 40 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna n. 55/11/12, depositata il 9 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, depositata il 9 ottobre 2012, di reiezione dell'appello principale dalla medesima proposto, nonché di quello incidentale della Containers Fidenza soc. consortile a r.I., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento con cui erano state rettificate le dichiarazioni rese per gli anni 1999 e 2000; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tali atti era stata contestata la indebita deduzione di costi, in quanto relativi ad operazioni inesistenti, e detrazione di i.v.a., in quanto relativa ad operazioni non imponibili, trattandosi di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all'esportazione; - il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente alle riprese fiscali relative alla detrazione dell'i.v.a.; - il giudice di appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto sia il gravame della contribuente in ordine alla deduzione dei costi, evidenziando che la parte non aveva offerto sufficiente dimostrazione dell'esecuzione delle operazioni rilevate, sia quello dell'Amministrazione finanziaria, sottolineando l'assenza di un potere di controllo della contribuente committente in ordine al regime di imposta applicato da coloro che hanno emesso le fatture in oggetto; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resiste con controricorso la Containers Fidenza soc. consortile a r.I.;

CONSIDERATO CHE: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 19, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 17, Sesta Direttiva CEE n. 77/388/CEE, e 2697, 2727 e 2729 c.c., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto alla detrazione dell'i.v.a. assolta in rivalsa benché relativa ad operazioni non imponibili;- il motivo è fondato; - l'art. 9, primo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile ratione temporis, prevede, al n. 2), che costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri, «i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69»; - qualora, con riferimento ad una prestazione di servizi non imponibile, il prestatore abbia emesso una fattura con applicazione dell'i.v.a., non può riconoscersi il diritto del committente alla detrazione dell'imposta, in quanto lo stesso è connesso, come regola generale, all'effettiva realizzazione di un'operazione imponibile, per cui non si estende all'IVA dovuta per il solo fatto e nella misura in cui essa sia stata indicata in fattura (cfr., da ultimo, Corte Giust., 10 luglio 2019, Kursu Zeme;

Corte Giust., 21 febbraio 2018, Kreuzmayr; Corte Giust., 14 giugno 2017, Compass Contract Services; Corte Giust., 26 aprile 2017, Farkas). - conseguentemente, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'i.v.a., sarebbero restati privi di fondamento non solo il pagamento dell'imposta da parte del cedente (che perciò ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso di quanto versato) e la rivalsa effettuata dal cedente o prestatore nei confronti del cessionario o committente (che può quindi chiedere al primo la restituzione dell'i.v.a. in via di rivalsa erroneamente versata), ma anche la detrazione operata dal cessionario o committente nella sua dichiarazione i.v.a. con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escludere la detrazione dell'imposta così pagata in rivalsa (cfr.

Cass., ord., 22 settembre 2021, n. 25741; Cass. 24 maggio 2019, n. 14179; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24001; Cass., ord., 13 giugno 2018, n. 15536; Cass.15 maggio 2015, n. 9946); - tale principio va mantenuto fermo anche a seguito della modifica dall'art. 1, comma 935, I. 27 dicembre 2017, n. 205 all'art. 6, sesto comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 del 1997, in quanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, i.v.a. sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e non anche in caso di imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile (così, Cass., ord., 24 giugno 2021, n. 18207;

Cass. 3 novembre 2020, n. 24289; cfr., altresì, con riferimento alla diversa fattispecie di applicazione dell'i.v.a. in misura superiore a quella dovuta, Cass. 21 aprile 2021, n. 10439); - deve, dunque, ritenersi superata la tesi giurisprudenziale, precedentemente affermatasi, secondo cui l'i.v.a. addebitata in rivalsa può essere detratta dal cessionario, senza che influisca la non assoggettabilità all'imposta dell'operazione o gli errori commessi dal cedente nell'addebito della stessa (cfr., in tal senso, Cass. 25 maggio 2001, n. 7152; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1348;

Cass. 23 giugno 1992, n. 7689); - pertanto, la Commissione regionale, nel riconoscere il diritto alla detrazione dell'i.v.a. per il semplice fatto che tale imposta è stata applicata alla contribuente e da questa versata al prestatore, non ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto; - sarà compito del giudice del rinvio accertare, in primo luogo, il regime impositivo delle operazioni rilevate, in relazione alla contestata non imponibilità delle stesse, e, quindi, qualora giunga alla conclusione che si sia in presenza di operazioni non imponibili, fare applicazione della regola di diritto affermata in questa sede; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria dell'Emilia Romagna, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2021. Il ?re