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Ordinanza — n. 5011/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal dismissed due to litigants' voluntary settlement extinguishing the dispute matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5011/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal dismissed because the taxpayers voluntarily settled the dispute, extinguishing the subject matter of the litigation. The taxpayers submitted a request for expedited settlement under specific decree laws, which the court accepted as valid grounds for termination. Consequently, the judgment was declared extinct without a substantive ruling on the tax liability itself.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; When taxpayers voluntarily settle a tax dispute under expedited procedures, the subject matter of the litigation ceases to exist, legally extinguishing the ongoing judicial proceedings.

Parole chiave

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tax appeal extinction voluntary settlement cessation of subject matter expedited litigation procedure judicial termination sospensione della riscossione fiscale diritti del contribuente assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
119 CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs.
Art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
non spiega alcuna attività difensiva; - con nota del 27 maggio 2019 i controricorrenti comunicano di aver avanzato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, d.l.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24341/2013 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Mariuzzo Bruno, Benatelli Antonio e Zusso Ivone, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Loris Tosi e Giuseppe Marini, con domicilio eletto nM.tcx ScAccIt (-1 presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via(dei Monti Pariolf, 417 - controricorrenti - Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 73/18/12, depositata il 26novembre 2612.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 20 novembre 2012, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Mariuzzo Bruno, Benatelli Antonio e Zusso Ivone per l'annullamento dell'avviso di accertamento e della relativa cartella di pagamento con cui era stato chiesto il pagamento delle maggiori imposte dovute dalla cessata Cinema Teatro s.a.s. di Mariuzzo Bruno & C. di cui essi ricorrenti erano soci; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - resistono, con unico controricorso, Mariuzzo Bruno, Benatelli Antonio e Zusso Ivone; - la Equitalia Nord s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva; - con nota del 27 maggio 2019 i controricorrenti comunicano di aver avanzato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, depositando relativa documentazione; - con successiva nota del 6 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla sopravvenuta definizione della lite da parte dei contribuenti ai sensi del predetto art. 6, d.l. 2018, n. 119 CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso; - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione;

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 21 dicembre 2921. Il Presbílente . i i DEPOSITATO IN CANCELLERtA