Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4817/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as tax dispute settled by simplified procedure extinguishing the legal controversy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4817/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal dismissed because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement procedure. The taxpayer had formally requested this definition in 2019 and paid the required amounts, leading to the extinction of the legal matter. Consequently, the Court terminated the proceedings and exempted the public administration from the double contribution fee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. n. 119/2018; When a taxpayer requests and completes a simplified tax dispute resolution with payment, the legal controversy is extinguished, terminating all subsequent appeals and waiving the double contribution fee for the administration.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax procedure extinction of legal matter double contribution fee waiver tax appeal dismissal settlement agreement contenzioso tributario validità della tassazione fiscale tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, Il contribuente ,res i ;.; ,„ G L'n-(7)0 tr\ CG • Considerato che: In data 21 maggio 2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 15419\2015 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro NAPPI Pietro rPrtTaTo o 0,k. , 1 3>" O VIA a ()__ Ve a- cUt'Co v • 4- v‘I-Iro ceD avverso la sentenza n. 3316/52/15, depositata in data 2 aprile 2015, della Commissione Tributaria Regionale della Campania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che: Con sentenza n. 3316/52/15 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto dal contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annullava l'avviso di accertamento in relazione alle imposte calcolate per gli utili di C 878.157 lordi asseritamente occultati come distribuzione di riserve del patrimonio netto e per l'asserito maggior reddito da lavoro dipendente non dichiarato, confermando invece l'avviso in relazione alle imposte per gli utili lordi della società Lemon s.r.l. occultati da costi non deducibili.

Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, Il contribuente ,res i ;.; ,„ G L'n-(7)0 tr\ CG • Considerato che: In data 21 maggio 2019 il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, dimostrando altresì di aver provveduto al pagamento di quanto previsto; la intervenuta definizione agevolata della controversia comporta, dunque, l'effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, per cui la Corte provvede alla relativa declaratoria.

Le spese del giudizio di legittimità restano a carico delle parti che le hanno anticipate. In ragione della definizione condonistica della vertenza, riguardo ad un ricorso per altro introdotto da amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non ricorrono i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2021. Il Presidente L cio Na olitan l4 DEPObl