Cassation court allows tax authority's retroactive application of new income calculation rules to property increments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Court's decision, overturning the lower court's ruling. The taxpayer argued that the 2010 law prohibiting retroactive application of new income calculation rules should have barred the tax office from using the old presumption method for property increments in 2009 and 2010. The court rejected this, holding that the tax office was legally permitted to apply the previous version of the statute which allowed the presumption of income sources for such increments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973; Art. 22 d.l. n. 78/2010: The tax authority may apply the legal presumption regarding the sources of property increments under the version of the law in force at the time of assessment, even if a subsequent novella restricts retroactive application of new rules.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13292/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro MAPELLI BRUNO (C.F.) - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, n. 513/09/14, depositata 1'11 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino RILEVATO CHE N. 13292/15 R.G.
I di 4 Est. F. D'Aquino Il contribuente MAPELLI BRUNO ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, redatti con metodo sintetico a termini dell'art. 38, commi 4 - 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007. L'Amministrazione finanziaria aveva in precedenza notificato al contribuente altro avviso con medesima metodologia, relativo al periodo di imposta 2005, successivamente definito con adesione. Il contribuente ha contestato l'applicabilità di alcuni elementi di capacità contributiva, deducendo l'inutilizzabilità degli incrementi patrimoniali relativi al biennio 2009 - 2010 in virtù dell'intervenuta novella di cui al d.l. 31 maggio 2010, n.
78. A seguito di annullamento parziale da parte dell'Ufficio in autotutela degli atti impugnati con conseguente rideterminazione del reddito accertato, la CTP di Udine ha accolto il ricorso del contribuente. La CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza in data 11 dicembre 2014, ha rigettato l'appello dell'Ufficio. Ha evidenziato il giudice di appello, per quanto qui rileva, che parte degli incrementi patrimoniali conteggiati nel 2006 provenissero dalla ripartizione nei quattro anni precedenti di investimenti avvenuti negli anni 2008, 2009, 2010.
Pur riconoscendo l'imputabilità dell'incremento relativo all'anno 2008, la CTR ha ritenuto, quanto agli investimenti degli anni 2009 - 2010, che gli stessi non potessero imputarsi ai suddetti periodi di imposta, non risultando applicabile la presunzione di cui all'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973 per effetto della novella di cui al d.l. n. 78/2010. Pertanto, la CTR ha ritenuto venuto meno lo scosta mento di almeno il 25% per i periodi di imposta 2005 - 2007, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE /. Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 22 d.l. n. 78/2010, convertito dalla I. 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui la sentenza N. 13292/15 R.G. 2 di 4 Est. F. D'Aquino impugnata ha escluso dal calcolo delle quote inerenti ì periodi di imposta 2006 e 2007 due spese per incrementi patrimoniali effettuate nel 2009 e nel 2010. Evidenzia il ricorrente che nel giudizio di appello erano residuati all'attenzione del giudice - quali elementi indicativi di capacità contributiva - l'acquisto di un immobile nel 2008 (valutato favorevolmente dal giudice di appello) e gli acquisti di due partecipazioni in società di capitali negli anni 2009 e 2010, così applicando retroattivamente la disciplina del nuovo redditometro di cui al d.l. n. 78/2010.
Deduce il ricorrente che l'applicazione retroattiva del d.l. n. 78/2010 è contraria alla lettera dell'art. 22 d.l. ult. cit., oltre che alla consolidata interpretazione di questa Corte.
2. Il ricorso è fondato. Dispone l'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione pro tempore, che «qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti». Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione fosse già scaduto alla data di entrata in vigore dell'art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, che ha novellato l'art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previgente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti (Cass., Sez.
VI, 16 maggio 2017, n. 12207). Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, la piena legittimità dell'operato dell'Ufficio, il quale ha agito secondo il disposto del previgente art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 cit., a mente del quale qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi N. 13292/15 R.G. 3 di 4 Est. F. D'Aquino conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, salva la prova contraria che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Cass., Sez.
V, 6 febbraio 2019, n. 3403). La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suindicati principi.
3. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR a quo, la quale dovrà considerare le spese per incrementi patrimoniali effettuate negli anni 2009 e 2010; al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese processuali di questo giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2021 Il Presidente Lur 'io Napolltano