Cassation appeal dismissed due to subsequent lack of interest after adopting simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant subsequently adopted a simplified settlement procedure, creating a new lack of interest. Although the appellant's letter of renunciation was not formally notified to the opposing party, the Court held that such an act univocally demonstrates the appellant's current lack of interest in the outcome. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible, and procedural costs were fully borne by the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, third comma, cod. proc. civ.; Art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; A subsequent act of renunciation or adoption of a simplified settlement procedure by the appellant constitutes a univocal expression of a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible even if the act was not formally notified to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13285/2015 R.G. proposto da: STAMPEGGIONI RITA (C. F. STMRTI44E63D451K), rappresentata e difesa dall'Avv. FORTUNATO MARRAZZO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via F.S. Nitti, - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 365/06/13, depositata il 14 novembre 2013. at N. 13285/15 R.G.
I di 3 Est. F. D'Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino. RILEVATO CHE La contribuente STAMPEGGIONI RITA ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, conseguente alla valorizzazione, quali elementi sintomatici di capacità contributiva, dell'acquisto di un immobile di lusso in data 17 novembre 2005 e delle spese di gestione di altri tre immobili e di una collaboratrice domestica; che la contribuente ha allegato che l'acquisto dell'immobile fosse simulato, compravendita in relazione alla quale la contribuente non avrebbe versato alcun corrispettivo; che la CTP di Roma ha accolto il ricorso e che la CTR del Lazio, con sentenza in data 14 novembre 2013, ha accolto l'appello dell'Ufficio; che il giudice di appello, dopo avere rilevato la tardività della proposizione del ricorso, ha ritenuto, da un lato, che la compravendita del 17 novembre 2005 non fosse simulata, benché l'immobile fosse poi stato restituito dalla contribuente al venditore, dall'altro, che non sono stati forniti elementi a confutazione degli ulteriori indici sintomatici di capacità contributiva; che propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l'Ufficio intimato;
CONSIDERATO CHE La contribuente ha depositato memoria, con la quale - dando atto di avere aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio; che l'istanza non risulta notificata al controricorrente; che l'istanza di rinuncia, benché non richieda l'accettazione della controparte, debba a questa essere notificata a termini dell'art. 390, terzo comma, cod. proc. civ.; che la rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ., benché priva requisiti previsti dal terzo comma, pur inidonea a determinare l'estinzione del N. 13285/15 R.G. 2 di 3 Est.
E. D'Aquino processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non solo al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa (Cass., Sez. Lav., 12 novembre 2020, n. 25625), posto che l'atto invalido esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione (Cass., Sez. U., 10 dicembre 2020, n. 28182; Cass., Sez. I, 22 maggio 2019, n. 13923; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e che, tc21, atteso l'avvalimento da parte della ricorrente della procedura di definizione agevolata e la natura della controversia, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate; che nell'ipotesi di definizione del giudizio a seguito di ricorso alla definizione agevolata non trova applicazione il principio dell'applicazione del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez.
V, 7 dicembre 2018, n. 31732); P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 9 luglio 2021 Il President