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Sentenza — n. 4798/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling proof of buyer fraud awareness is not required for joint liability under Italian VAT law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4798/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision confirming the tax authority's appeal against a car dealer's joint liability for unpaid VAT. The lower court had rejected the dealer's defense by requiring proof that the dealer knew about the seller's fraud, which the tax authority argued was unnecessary. The court held that Article 60-bis of the 1972 VAT Decree only requires proof of the sale at a below-market price, not subjective knowledge of the fraud, thereby shifting the burden to the dealer to prove the price reduction was justified by objective factors.

Regesto Legislator

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Art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972; Art. 360 c.p.c.: The provision establishing joint liability for the buyer in cases of unpaid VAT due to below-market sales does not require proof of the buyer's subjective awareness of the seller's fraud, limiting the tax authority's burden to verifying the price discrepancy.

Parole chiave

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joint liability VAT below market price subjective awareness fraud tax authority burden car dealer liability Cassazione quashing procedural burden shift indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972
L’art. 60 bis, secondo e terzo comma, d.P.R.
Art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione su fatto decisivo, identificato nell’esser state le vendite operate ad un prezzo inferiore al valore normale del bene.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10796/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro Autosole Miraglia Srl – intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Lecce n. 30/22/13, depositata in data 4 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 gennaio 2022 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Locatelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate, in esito a verifica nei confronti della società Auto e Auto Srl, da cui risultava l’effettuazione, negli acquisti di vetture F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10796/2014 Numero sezionale 53/2022 Numero di raccolta generale 4798/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 da fornitori unionali, di operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito di una complessa frode carosello, emetteva, nei confronti dell’Autosalone Miraglia Srl cartella di pagamento per Iva per l’anno 2006, ritenuta, quale cessionaria dalla prima delle vetture oggetto del controllo, coobbligata solidale ex art. 60 bis d.P.R. n. 633 del 1972.

L’impugnazione della contribuente, che eccepiva l’illegittimità della cartella, la carenza dei presupposti per la responsabilità solidale e il difetto di consapevolezza della frode fiscale, era accolta dalla CTP di Brindisi. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che riteneva non provata la consapevolezza, da parte della cessionaria, del comportamento fraudolento della società intermediaria. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 60 bis e 14 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver dato rilevanza alla mancanza di prova della consapevolezza della frode in capo al cessionario, requisito non richiesto dalla norma, essendo sufficiente, invece, solo che le vendite siano avvenute ad un prezzo inferiore al valore normale di mercato.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omessa motivazione su fatto decisivo, identificato nell’esser state le vendite operate ad un prezzo inferiore al valore normale del bene.

3. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 3.1. L’art. 60 bis, secondo e terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, ratione temporis applicabile, prevede: «2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta. 2 F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 F i r m a t o D a :

F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10796/2014 Numero sezionale 53/2022 Numero di raccolta generale 4798/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta.» 3.2.

La norma, dunque, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente, e ciò in base al semplice fatto giuridico dell'omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza necessità di ulteriore attività accertativa. Questa Corte, del resto, ha già precisato (Cass. n. 2853 del 31/01/2019) che l'art. 60-bis, secondo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nel contemplare la responsabilità solidale del cessionario in caso di mancato versamento dell'Iva da parte del cedente per le cessioni dei beni individuati dal d.m. 22 dicembre 2005, se effettuate a prezzi inferiori al valore normale, presuppone, a differenza dell'art. 21, settimo comma, del medesimo decreto, che concerne l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'effettività dell'operazione sia sul piano oggettivo che soggettivo – come è nella specie -, sicché è consentito al cessionario portare in detrazione l'imposta non versata dal cedente e per la quale è stato chiamato al pagamento come obbligato solidale.

La radicale differenza naturalistica dei due fenomeni (da un lato l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, alla quale l’ordinamento replica con il diniego di detrazione dell’iva esposta; dall’altro lato il mancato versamento dell’iva da parte del cedente, al quale l’ordinamento replica con l’attribuzione al cessionario della responsabilità solidale per l’iva non versata) comporta, quindi, una diversa perimetrazione dell’onere probatorio. 3 F i r m a t o D a : M A N Z O N E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 6 0 a c 8 8 3 5 e 8 6 4 e b f 2 e 0 2 6 e 4 3 a 5 0 1 7 6 8 F i r m a t o D a : F U O C H I T I N A R E L L I G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 8 e 5 4 b 7 a 2 e c 2 7 4 8 4 a 9 e 3 5 4 c 0 4 a 6 7 b f 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 10796/2014 Numero sezionale 53/2022 Numero di raccolta generale 4798/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 Nella fattispecie di cui all’art. 60 bis d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, l’Ufficio ha l’onere di provare unicamente le due circostanze di fatto relative:

a) all’omesso versamento dell’iva da parte del cedente e b) all’inferiorità al valore di mercato del prezzo praticato. Non è previsto, invece, che sia fornita (o anche solo dedotta) la prova della consapevolezza del cessionario della (pregressa) frode perpetrata dal cedente. A fronte di tali prove, poi, l’onere si trasferisce sul contribuente che ai sensi dell’art. 60 bis, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 dovrà provare che «il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta». 3.3. Orbene, appare evidente l’errore di diritto in cui è incorsa la CTR, la quale, invece, ha ritenuto illegittima la pretesa dell’Ufficio sull’assunto – invece, per quanto detto, del tutto estraneo alla fattispecie giuridica – della mancata prova della consapevolezza dell’altrui attività illecita.

4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per l’ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l