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Ordinanza — n. 4661/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settled matter via expedited termination request under simplified tax procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4661/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the subject matter of the dispute settled and ordered the compensation of litigation costs between the parties. Multimedica Holding appealed a regional tax commission decision regarding non-deductible consulting expenses, while the Revenue Agency resisted with a counter-claim. The court ruled that Multimedica had successfully requested expedited termination of the proceedings, thereby resolving the controversy without a full merits review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 4 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148; When a party requests expedited termination of proceedings under simplified tax procedure law, the court must declare the subject matter settled and compensate litigation costs.

Parole chiave

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expedited termination request simplified tax procedure cessazione materia contendere compensation litigation costs IRES and IRAP taxes non-deductible consulting expenses revenue agency resistance tassazione intermedia

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 4 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148
Multimedica impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10924/2015 R.G. proposto da Multimedica Holding s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Avezzana n. 45, presso lo studio dell'avv. Maurizio Leo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 5x2) - con troricorrente - pZL avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5644/20/14, depositata il 4 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 5644/20/14 del 04/11/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto Multimedica Holding s.p.a. (di seguito Multimedica) nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 107/47/13, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2007; 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa in questa sede, l'avviso di accertamento era stato emesso per costi non deducibili relativi a servizi di consulenza, ritenuti privi dei requisiti di effettività, certezza ed inerenza e per costi dedotti in violazione dell'art. 109, commi 1, 2 e 5, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR);

2. Multimedica impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

3. l'Agenzia delle entrate resisteva in giudizio con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.;

4. con ordinanza resa all'esito dell'udienza dell'11/05/2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo onde consentire all'Agenzia delle entrate di dedurre in ordine alla sorte della domanda di definizione agevolata presentata dalla società contribuente. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente rilevato che Multimedica ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 4, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella I. 4 dicembre 2017, n. 172 e ha chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere; cio 1.1. con memoria del 04/11/2021 l'Agenzia delle entrate evidenziava che la controversia era stata definita;

2. va, dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2