Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure before the December 31, 2020 deadline. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary application under Article 6 of the 2018 decree, and no objection to the lack of a settlement offer was recorded. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute process extinguishes by expiration of the deadline for requesting simplified settlement if no objection to the lack of a settlement offer is filed, terminating the proceedings automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 135/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro 6-020 Srn do, Soc i bli1' 1.9C,2Zfoi-Aua iltziu Ce60.ALium6 hé,4A Melampo Srl, rappresentata e difesa dall' Avv. Di Comite Severina, con domicilio eletto in Roma, largo Somalia, n. 67, presso lo studio dell'Avv. Gradara Rita; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2229/67/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9H03A300862 e T9H03A300863/2013 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 2-2 l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 22 intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma »21 Presidente DEPOSITATO IN C oggi, ii_EEB 102 •nn••• l