Tax dispute dismissed as process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified procedure, but the court found no valid request was filed to extend the timeline. Consequently, the process terminated automatically, and procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax dispute process extinguishes automatically if parties fail to request a settlement hearing within the statutory deadline, terminating the proceedings and leaving costs with the anticipator.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 28480/2016 R.G. proposto da lIIi Gatto Di Gatto Marco & C Sas, Gatto Marco, Sartor Chiara, Pagnin Adelma e Modenese Miriam rappresentati e difesi dagli Avv.ti Amato Carlo e Marini Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 557/24/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6X01ZA04166, T6X01ZA04170, T6X01ZA04171, T6X01ZA04172 e T6X02ZA04165 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Rmi2 2Q2,t_ Il Presidente DEPOSITATO IN CANtLERIA oggi, 1 4 -- FEB 2