Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit expiration in 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The tax authority appealed a regional commission decision regarding simplified tax definition procedures, while the taxpayer failed to file a specific request for hearing scheduling. The court ruled that the statutory time limit for the simplified procedure had expired, automatically terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified tax procedure extinguishes automatically upon the expiration of the statutory deadline if no request for hearing scheduling is filed, terminating the process and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 25946/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Magnetti Building S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Ceriana, Luigi Cardascia e Paola Lumini, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Attilio Pelosi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2028/49/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T9F08A203647 e T9F03A203686.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione b(=. di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; i che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma? DEPOSITATO i