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Ordinanza — n. 4593/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal declaring tax litigation extinguished due to voluntary payment and agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4593/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the underlying tax dispute was resolved through voluntary payment and an agreement to settle. The appellant, CAD Europa 2005, had requested the court to recognize the extinction of the proceedings based on the completion of the litigation definition, a request to which the tax authority agreed. Consequently, the court ruled that the subject matter of the controversy had ceased to exist, terminating the legal process without a merits examination.

Regesto Legislator

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Art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; The judicial proceeding is extinguished when the subject matter of the dispute ceases to exist due to the voluntary settlement and payment of the disputed tax debt.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings cessation of subject matter voluntary tax payment litigation definition agreement tax dispute resolution cassation appeal dismissal doppio contributo unificato ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 46, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732
Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782
31732;Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27639/2015 R.G. proposto da CAD Europa 2005 s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Turci, Raffaella Vianello e Alessandro Fruscione, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, via Giovanbattista Vico, 22 - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 403, depositata il 13 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la CAD Europa 2005 s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 13 aprile 2015, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento di un avviso di rettifica di accertamento emesso per il recupero di diritti doganali applicati per operazioni di importazione poste in essere dalla Preqù Italia s.r.l. e a lei notificato quale rappresentante indiretto in dogana della Preqù Italia s.r.I.; - con distinte memorie del 7 dicembre 2021 la ricorrente chiede dichiararsi l'estinzione del giudizio in considerazione del perfezionamento della definizione della lite ai sensi delle disposizioni di cui al d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; - quindi, con nota del 10 dicembre 2021 l'Agenzia delle Entrate dichiara di aderire ad una siffatta richiesta, evidenziando che le contribuenti hanno provveduto al versamento di quanto dovuto;

CONSIDERATO CHE: - sulla base del contenuto di tale nota e della documentazione ad essa allegata, attestante l'avvenuta definizione agevolata della lite, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso; - quanto al regime delle spese, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del terzo comma della richiamata disposizione; - non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto ostativo dell'esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell'adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732;Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782)

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Roma, nell'adunanz